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Riforma Accise, cosa cambia per l’energia nel testo del decreto

Il CdM, su proposta del ministro Giorgetti, ha approvato in esame preliminare, il decreto di revisione delle accise. Ecco le novità per gas ed elettricità

Riforma Accise, cosa cambia per l'energia nel testo del decreto
Riforma Accise

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo di riforma delle accise

Approda in Consiglio dei Ministri assieme al nuovo DdL Bilancio anche la riforma delle accise. Lo schema del decreto legislativo, messo a punto dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stato approvato ieri sera in via preliminare. In altre parole il testo potrebbe subire alcune modifiche prima del via libera definitivo. Tante le modifiche disciplinate dai suoi 10 articoli che intervengono direttamente sul decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n.504. Compreso ovviamente il capitolo energia.

Vediamo allora nel dettaglio come il decreto di Riforma Accise dovrebbe colpire i segmenti del gas naturale e dell’elettricità.

Riforma dell’Accisa sul gas naturale

Il testo del Decreto Revisione Accise modifica le modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’imposta sulla produzione e vendita del gas naturale. Come? “Superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico”, spiega la nota stampa del Governo.

Nel dettaglio l’accertamento e la liquidazione dell’accisa dovuta verranno effettuati sulla base di dichiarazioni semestrali (e non più annuali) contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta. La dichiarazione dovrà riportare l’ammontare in relazione a ciascuna destinazione d’uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre. E è stato pensato un nuovo sistema basato su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese

“Ciò  – prosegue il comunicato stampa –  eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi”. Non solo. La riforma delle Accise riduce il contenzioso e sostituisce la distinzione tra “usi civili” (con un’accisa più elevata) e “usi industriali” del gas naturale, con “usi domestici” e “usi non domestici”.

Negli usi domestici rientrano gli impieghi del gas naturale nelle unità immobiliari:

  • aventi funzione abitativa,
  • quelle degli uffici pubblici o privati (posti fuori da stabilimenti),
  • degli istituti di credito,
  • degli istituti di istruzione.

Nel gruppo anche anche il gas destinato alla combustione per la produzione di energia termica ai fini della cessione a terzi per usi residenziali e al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti di distribuzione.

Riforma dell’Accisa sull’energia elettrica

L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario. Lo schema di decreto modifica leggermente il recupero dell’accisa per consumi elettrici residenziali superiori ai limiti di 150 kWh mensili. Si legge:

Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW si procede al recupero dell’accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 200 kWh per le utenze oltre 1,5 kW e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 200 kWh.

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