Il 15 febbraio 2013 la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania ha emesso la sentenza di condanna nei confronti degli ex sindaci Antonio Bassolino, Rosa Russo Jervolino, Riccardo Marone, dell’ex assessore Massimo Paolucci e altri ex amministratori e dirigenti del Comune di Napoli, a risarcire il Comune per le inutili e costose assunzioni fatte negli anni dall’amministrazione per fare fronte alla mai risolta emergenza rifiuti.
Nello specifico secondo l’accusa mossa dall’Organo requirente i convenuti avrebbero lasciato e favorito “una situazione di sostanziale inoperatività” dell’Ente Bacino Napoli 5, creato a seguito della Legge regionale Campania 10 febbraio 1993 n. 10 recante “Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania” che suddivideva il territorio regionale ai fini della formazione e predisposizione del Piano smaltimento dei rifiuti, in bacini di utenza. I lavoratori, dapprima assunti dai Consorzi costituiti nei bacini individuati dalla L.R. 10/93 con contratto a tempo determinato vedevano convertito il contratto in tempo indeterminato con un’ordinanza del Sub Commissario per l’emergenza rifiuti. Il Comune di Napoli non costituiva il Consorzio di Bacino NA 5 che veniva gestito come un Ramo dell’Amministrazione del Comune di Napoli e veniva destinato e limitato alla raccolta differenziata di imballaggi di carta e cartone provenienti da utenze non domestiche nella città di Napoli.
Nel 1999 l’amministrazione comunale provvedeva ad istituire A.S.I.A. (Azienda Speciale Igiene Ambientale) alla quale veniva affidato il servizio di raccolta e trasporto a discarica di rifiuti solidi urbani su tutto il comprensorio comunale. Solo nel 2007 sono state attivate le prime iniziative preliminari al passaggio dei dipendenti dell’ente di Bacino nell’organico della società A.S.I.A. in funzione dell’incremento della raccolta differenziata. Pertanto la “colpevole inerzia dei convenuti” ha fatto si che l’Ente di bacino NA 5 restasse per un periodo alquanto lungo in una situazione di totale abbandono, essendo mancata ogni minima attività di programmazione delle relative attività, nonché di gestione delle risorse strumentali ed umane ad esso assegnate.
Da qui il danno erariale contestato: danno patrimoniale in senso stretto; danno non patrimoniale alla reputazione del Comune di Napoli determinato in via equitativa, e danno non patrimoniale all’immagine della Regione Campania determinato sempre in via equitativa.
La Corte sottolinea in diversi passaggi come i soggetti “che si sono succeduti nei ruoli di Sindaco e Assessore al ramo della nettezza urbana (nonché commissari ad acta) nel periodo successivo all’introduzione della legge regionale 10/93 e sino al 2007 risulta infatti imputabile il censurabile disinteresse per le sorti di un Ente dalla dotazione numerica così consistente e dal ruolo potenzialmente strategico nel segmento della raccolta differenziata, essendo mancata l’adesione di scelte di fondo in grado di garantire il pieno coinvolgimento del medesimo ente (e dei lavoratori assegnati) nel’attività della raccolta differenziata”.
La sig.ra Iervolino, sindaco del comune di Napoli dal 2001 avrebbe dovuto imporre “l’esercizio di poteri di direttiva nei confronti degli Assessori con specifica delega in materia di nettezza urbana, siccome funzionali ad assicurare la compiuta operatività di un ente, rappresentante, di fatto, un vero e proprio ramo della medesima amministrazione”.
La condizione di ridotta utilizzazione della forza lavoro è stata favorita dalla mancata assunzione di iniziative e decisioni concrete, tali da consentire all’Ente di Bacino di disporre di un adeguato parco veicolare, tutto ciò nonostante le diverse sollecitazioni pervenute in tal senso.
Per quanto riguarda la suddivisione degli automezzi secondo il Collegio sarebbe sempre “riconducibile al Comune di Napoli la decisione relativa alla ripartizione tra l’Ente di Bacino NA 5 e la società A.S.I.A., in termini estremamente penalizzanti per il primo, degli automezzi forniti dal Commissari di Governo per l’emergenza rifiuti. È stata l’amministrazione comunale a disporre il trasferimento in proprietà ad Asia di n. 306 automezzi forniti dal Commissari, successivamente conferiti in comodato, per una ridottissima parte (50) da ASIA all’Ente di Bacino NA 5”.
“È mancata ogni attività di programmazione, volta ad evitare la diseconomica sovvrapposizione tra le funzioni di A.S.I.A. e l’Ente di Bacino e anche incresciosi episodi di contrapposizione anche fisica tra gli addetti delle prime e dell’Ente”.
Le tesi difensive dei convenuti hanno tentato di valorizzare la circostanza per cui la gestione dei lavoratori non sarebbe stata di competenza dell’organo di vertice politico ma di soggetti esterni all’Amministrazione (CISPEL e TERGA) sulla base delle convenzioni, ma il Collegio ha rimarcato la responsabilità amministrativa sul mancato compimento di scelte di fondo in grado di valorizzare il ruolo del’Ente Bacino NA5 individuato anche dal Programma di gestione dei rifiuti solidi ed urbani approvato dalla Giunta regionale il 3.08.04 come ente avente un ruolo centrale nella raccolta differenziata, da realizzarsi attraverso una molteplicità di azioni.
Dai comportamenti omissivi delineati “è derivato in termini di nesso di causalità, un sicuro danno erariale, rappresentato dagli stipendi inutilmente erogati ad una cospicua parte dei lavoratori assegnati all’Ente Bacino NA 5”.
È stata dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria del danno all’immagine della Regione Campania ed alla reputazione del Comune di Napoli sulla base di alcune pronunce della Corte Costituzionale che hanno ribadito la necessità, ai fini dell’azionabilità del danno all’immagine innanzi al Giudice contabile di una pronuncia irrevocabile di condanna per uno dei delitti rientranti nel novero di quelli dei pubblici ufficiali contro la PA.
La Corte ha ritenuto che le condotte omissive dei convenuti risultino connotate da colpa grave, denotando la scarsissima e ed inescusabile considerazione riservata all’integrata delle finanze dell’Amministrazione Comunale. La quantificazione del danno patrimoniale diretto viene configurato nell’importo complessivo di euro 28.241.697,10 pari agli stipendi inutilmente erogati a n. 212 lavoratori nel predetto arco temporale.
Il Collegio ha poi ritenuto ai fini della corretta quantificazione del danno di tener conto di altri elementi cosicché il pregiudizio a carico dei conventi a titolo di danno patrimoniale diretto è di complessivi 5.608.935,35. 25% Euro 1.402.233,83 cadauno a Di Mezza e Mola, il restante 50% 2.804.467,67 in parti uguali a Bassolino, Marone, Balzamo, Iervolino e Paolucci per un importo di euro 560.893,53 ciascuno.