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Rendimento energetico in edilizia, completato il quadro

 

Oltre al regolamento sui requisiti dei certificatori energetici degli edifici, il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio ha dato il via libera anche al DPR recante “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” ed in particolare dell’art. 9.

Il regolamento è collegato alla necessità di dare risposta al parere motivato espresso dalla Commissione europea il 29 settembre 2011 nei confronti dell’Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico in Edilizia ed alla successiva denuncia presso la Corte di giustizia europea del 19 luglio 2012 Causa C-345/12.

L’art. 9 della direttiva 2002/91/CE riguarda l’obbligo per gli Stati membri di stabilire le misure necessarie alle ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d’aria di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell’efficienza dell’impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative.

 

Lo schema di decreto prevede tredici articoli e tre allegati.

I primi tre articoli si occupano delle finalità e dell’ambito dell’intervento normativo, dei riferimenti normativi per le definizioni utilizzate nonché dei valori massimi e minimi delle temperature ambiente per gli impianti di riscaldamento e per il raffrescamento estivo, in relazione alle diverse destinazioni d’uso degli edifici. Il nuovo decreto fissa anche i valori massimi della temperatura ambiente. Nello specifico, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.

Il successivo art. 4 rivede la disciplina dell’art. 9 del d.p.r. n. 412/93 relativa ai limiti di esercizio degli impianti di climatizzazione invernale, indicando gli edifici per i quali sono previste deroghe, periodo annuale e durata giornaliera di accensione, e rivedendo le dotazioni impiantistiche per la termoregolazione. Nei condomini o negli edifici con un unico proprietario ma con più unità immobiliari, il regolamento prevede l’obbligo per l’amministratore o il proprietario unico di esporre una tabella con l’indicazione del periodo di accensione e l’orario di attivazione giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto e il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma.

Gli articoli 5,6 e 7 riguardano la facoltà di deroga spettante alle amministrazioni comunali, i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici, definendo la frequenza dei controlli di manutenzione degli impianti e richiedendo agli installatori e manutentori esplicite indicazioni sulle operazioni periodiche generali da svolgere sugli impianti termici.

Viene inoltre stabilito che l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza  di tutela del’ambiente.

L’art. 8 esplicita la frequenza delle operazioni e dei controlli specifici per l’efficienza energetica e fissa i requisiti di rendimento degli impianti e dei medesimi controlli, con riferimento sia agli impianti di climatizzazione estiva che invernale, operando in tal senso l’allineamento con le disposizioni della direttiva europea in tema di potenze impiantistiche coinvolte nel sistema di controllo e ispezione. Per quanto concerne i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, il regolamento abroga l’articolo 11 del Dpr 412/1993.

L’art.9 si occupa delle ispezioni agli impianti termici e l’articolo 10, nel rispetto delle clausole di cedevolezza del decreto legislativo n. 192/2005 fissa gli elementi di flessibilità per l’emanazione di provvedimenti regionali al fine di garantire la massima omogeneità applicativa sul territorio nazionale, ferma restando la facoltà per le regioni di integrare le norme nazionali, in senso ancora più favorevole alla promozione dell’efficienza energetica.

 

 

Con queste disposizioni si potranno ridurre gli obblighi vigenti per i cittadini e per la PA. Perché per gli impianti termici al di sotto dei 100 kW (90% degli impianti esercenti sul territorio nazionale) l’obbligo di ispezione annuale potrà essere sostituita con accertamento del rapporto di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile. Pertanto si potrà ottenere una riduzione del prezzo del “bollino” che i cittadini pagano alla PA essendo questo commisurato al numero delle ispezioni.

L’art. 11 stabilisce la vigenza a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile e a carico dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione delle sanzioni previste dal dlgs n. 192 articolo 15 comma 5.

Gli ultimi due articoli, elencano le abrogazioni delle norme sostituite dal dpr n. 412/93 e assicurano l’invarianza di spesa, senza incremento alcuno di risorse umane, finanziare e strumentali.

Gli allegati A e B riportano, quindi, due tabelle, la prima relativa alla periodicità dei controlli di efficienza energetica per tipologia di impianti, in funzione del vettore energetico e della potenza termica, e la seconda concernente  rendimenti minimi consentiti del rendimento di combustione per le diverse tipologie di generatore di calore e anzianità di installazione. L’allegato C fissa i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici, adeguando l’allegato I del dpr n. 412/93.

 

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