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Prodotti a “deforestazione zero”: i nuovi obblighi per le imprese con il Regolamento Deforestazione

Regolamento Deforestazione
Foto di Robert Jones da Pixabay

di Alessandro Murru, Rödl & Partner

Regolamento Deforestazione, il campo di applicazione

Stretta da parte dell’Unione Europea all’importazione e distribuzione all’interno del mercato comunitario di prodotti e materie prime ottenuti da coltivazioni di terreni o allevamenti di animali che abbiano avuto un impatto sull’ambiente provocando interventi di deforestazione. È quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/1115, entrato in vigore il 29 giugno 2023 e ormai più comunemente noto come “Regolamento Deforestazione”.

Mosso dall’intento di implementare le politiche di sostenibilità ambientale e, in particolare, di proteggere e ripristinare le foreste nel mondo, il legislatore europeo si pone l’obiettivo di porre rimedio, in primo luogo, alla deforestazione, intesa come la conversione delle foreste ad uso agricolo, indipendentemente dal fatto che sia causata dall’uomo; in secondo luogo, al degrado forestale, che consiste in tutti quei cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione delle foreste primarie in piantagioni forestali o in altre terre boscate. Come può dedursi dai considerando del Regolamento, circa il 90% della deforestazione globale è causata dall’espansione agricola, dal momento che più della metà delle foreste viene abbattuta per far spazio a terreni coltivabili (e la restante parte dedicata all’allevamento). Le materie prime ritenute principali responsabili di tale fenomeno sono l’olio di palma, la soia, il legno, il cacao, il caffè, la gomma e i bovini.

Pertanto, a partire dal 30 dicembre 2024, potranno essere importati e messi a disposizione del mercato comunitario, nonché esportati al di fuori dell’Unione Europea, solo prodotti “a deforestazione zero”, intesi come quelli non provenienti da terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale successivamente al 31 dicembre 2020. Sarà inoltre necessario che tali prodotti siano conformi alla legislazione del paese di origine e che siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza, essenziale per le procedure doganali relative all’esportazione e all’importazione da e verso il territorio comunitario.

Gli obblighi a carico delle imprese

Gli obblighi derivanti dal Regolamento Deforestazione sono indirizzati a due categorie di imprese:

Come anticipato, la norma europea introduce un generale obbligo di dovuta diligenza (c.d. due diligence), che dovrà essere esercitata prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o, in alternativa, prima di esportarli. La dovuta diligenza consiste nella raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi di informazione previsti dal Regolamento (all’articolo 9), atti a dimostrare la conformità dei prodotti interessati.

In secondo luogo, l’operatore è obbligato a compilare e presentare alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza, mediante la quale attesta di aver esercitato la dovuta diligenza sul prodotto e di aver ravvisato un rischio nullo o quantomeno trascurabile: pertanto, egli assume la piena responsabilità della conformità del prodotto interessato ai requisiti previsti dal Regolamento. È inoltre onere dell’operatore stesso raccogliere, organizzare e conservare, per cinque anni dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, una serie di informazioni – corredate di elementi di prova – relative a ciascun prodotto interessato: fra esse, in via esemplificativa, la descrizione dei prodotti interessati, la loro quantità, il paese di produzione, etc. 

Nel raccogliere tutte le informazioni richieste, l’operatore effettua una vera e propria valutazione del rischio ex ante, volta a stabilire se sussiste il rischio che i prodotti interessati destinati ad essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. Non solo: ad eccezione dei casi in cui una valutazione del rischio riveli la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile di non conformità, egli dovrà previamente adottare procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un tale livello.

Ai fini dell’esercizio della dovuta diligenza conformemente a quanto parzialmente sopra esposto, l’operatore ha l’obbligo di definire e mantenere aggiornato un insieme di procedure e misure, ovverosia il c.d. sistema di dovuta diligenza, che gli consente di garantire la conformità dei prodotti interessati: sarà suo onere riesaminarlo annualmente e, ai fini di garantirne la tracciabilità, conservare la documentazione per almeno cinque anni, mettendola a disposizione dell’autorità competente laddove richiesta.

Le nuove regole previste dal Regolamento Deforestazione avranno effetto, per quanto riguarda le grandi aziende, a partire dal 30 dicembre 2024, mentre per le piccole e microimprese è previsto un periodo di adeguamento di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2025.

Il risk-based approach

Il Regolamento prevede l’istituzione di un sistema di analisi comparativa che attribuisce un livello di rischio (alto, standard o basso) relativo alla deforestazione e al degrado forestale, tanto agli Stati membri, quanto ai paesi extra UE. Tale valutazione deve essere obiettiva e trasparente e dovrà svolgersi decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore della norma. La categoria di rischio serve ad indicare la tipologia di obblighi che incombono sia sugli operatori economici, riguardanti il dovere di diligenza, sia sulle autorità degli Stati membri, riguardanti ispezioni e controlli. Con riferimento ai prodotti provenienti da paesi classificati a basso rischio, verrà implementata una procedura semplificata di dovuta diligenza, mentre per quelli provenienti da paesi ad alto rischio, le autorità competenti metteranno in atto controlli più rigidi.

Alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente l’intento del legislatore europeo di adottare un approccio basato sul rischio, considerato il più sicuro ed efficiente in questo contesto.

Regolamento Deforestazione: Le sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento da parte degli operatori o dei commercianti, che devono risultare efficaci, proporzionate e dissuasive. Tra di esse rientrano le sanzioni pecuniarie, la confisca dei prodotti interessati o dei proventi ottenuti da operazioni relative agli stessi, nonché l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e/o dall’accesso ai finanziamenti pubblici. In caso di situazioni di non conformità, le autorità competenti potranno adottare misure provvisorie immediate (quali il sequestro o la sospensione della commercializzazione delle materie prime o dei prodotti interessati) e azioni correttive (quali il ritiro o il divieto di commercializzazione dei prodotti, o la donazione a fini benefici).

Conclusione

Il fine primario del Regolamento Deforestazione è quello di contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, che può essere raggiunto solo attraverso una ridefinizione specifica del sistema di governance interno delle imprese attive nei settori coinvolti. Di conseguenza, queste imprese – su iniziativa dei rispettivi Stati membri – dovranno adattare i loro modelli contrattuali alle disposizioni del Regolamento, valutando e mitigando i rischi relativi alle loro attività: ciò garantirà la tracciabilità delle materie prime lungo l’intera catena di approvvigionamento, con l’obiettivo di ridurre i fenomeni di deforestazione e degrado forestale. 

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