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Rateizzazione delle bollette energetiche, l’ARERA spiega come

L'Authority pubblica le modalità d'attuazione della Legge di bilancio 2022 in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti finali domestici di energia elettrica e gas ed il conseguente meccanismo di anticipazione per i venditori

Rateizzazione delle bollette energetiche
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Pubblicata la delibera 636/2021/R/COM

(Rinnovabili.it) – Tra le diverse novità inserirete nella legge di Bilancio 2022, vi è anche la possibilità di ricorrere alla rateizzazione delle bollette energetiche. La norma prevede, infatti, che i fornitori di luce e gas offrano al cliente finale inadempiente, un piano di pagamenti dilazionati. Si tratta di uno dei nuovi strumenti approvati in Italia per contrastare gli effetti del caro energia sulle famiglie e gli utenti domestici. E come ogni novità ha bisogno di regole precise su cui muoversi. 

A definirle è l’ARERA che in questi giorni ha pubblicato la delibera 636/2021/R/COM contenente le modalità di rateizzazione delle bollette e il meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore dei venditori.

La rateizzazione delle bollette di luce e gas

Il provvedimento prevede che, in caso di mancato pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, le aziende venditrici inseriscano nella comunicazione di sollecito o di costituzione in mora anche la possibilità di pagare a rate gli importi senza interessi.

Il piano deve prevedere: 

a) una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;

b) un numero di rate successive non cumulabili pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi;

c) che la prima rata sia di un valore pari al 50% dell’importo totale oggetto del piano di rateizzazione e che il restante 50% sia recuperato in rate successive di ammontare costante.

Nel caso in cui l’importo di ciascuna rata risultasse inferiore a 50 euro, il numero delle rate potrà essere ridotto.

Nel contempo i venditori possono richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l’anticipo degli importi oggetto delle rate che “relativamente a ciascun mese, rappresentino oltre il 3% dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali domestici […] serviti dal venditore che effettua la richiesta”. La aziende dovranno restituire le somme anticipate attraverso versamenti periodici di valore uguale a quello delle rate scadute. Anche se non riscosse dai clienti finali. In ogni caso, ciascun venditore è tenuto a restituire a CSEA:

a) almeno il 70% degli importi anticipati entro il 31 dicembre 2022;

b) la quota restante degli importi anticipati entro il 31 dicembre 2023.