La Regione Puglia da tempo ha attivato un percorso normativo rivolto allo sviluppo di una coscienziosa gestione dell'ambiente, promuovendo l'uso delle risorse naturali
(Rinnovabili.it) – La Regione Puglia con il Regolamento n. 5 del 24 marzo 2011 ha disciplinato la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti. Ben presto la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, su richiesta del MATTM, ha osservato la necessità di una disciplina completa, attuativa e sostitutiva dell’art. 186 DLgs 152/2006, indicando uno schema di Regolamento nel quale tracciare le misure di prevenzione dei rifiuti, di riduzione del consumo e utilizzo delle risorse naturali.
Il DM 161/2012, in vigore dal 6 ottobre dello scorso anno, definisce il quadro normativo in materia di Terre e Rocce da scavo, inserendosi nello scenario del DLgs 152 e cristallizzando la disciplina applicabile ai materiali da scavo attraverso criteri, requisiti indicati dall’art. 183 comma 1 lettera p.
In verità il successivo DLgs 205/2010 ha ridefinito la nozione di sottoprodotto, espungendola dall’art. 183 ed introducendo il nuovo art. 184 bis.
Nel vigente art. 184 bis del DLgs 152/2006 il Legislatore italiano ha recepito la nozione comunitaria di cui all’art. 5 della Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/CE (Corte di Giustizia e Commissione Europea – febbraio 2007) finalizzata a disciplinare il recupero dei rifiuti attraverso la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo.
Il DM 161, pertanto, consacra il principio secondo cui i materiali di scavo rientrino nella definizione di sottoprodotto e non in quella di rifiuto di cui agli artt. 183 e 184 bis comma 1.
Perché si parli di sottoprodotti è necessario che il materiale classificato
– sia generato durante la realizzazione dell’opera e riusato nell’esecuzione della stessa o di un’altra opera oppure in processi produttivi in sostituzione del materiale di cava, in conformità al Piano di Utilizzo;
– sia idoneo ad essere utilizzato direttamente senza ulteriore trattamento salvo quanto previsto nell’allegato 3 del DM 161 e soddisfi i requisiti di cui alle Colonne A e B della Tabella 1 o ai valori di fondo naturali.
I materiali di scavo definiti dal Decreto sono rappresentati dal suolo e dal sottosuolo derivanti dalla realizzazione di opere quali scavi, perforazioni, palificazioni, gallerie ecc., resi da lavorazione di materiali lapidei, privi di sostanze pericolose.
Secondo l’art. 3 risultano esclusi i rifiuti provenienti direttamente dalla demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, disciplinati dal DLgs 152.
A rafforzare l’intento normativo in essere del DM 161/2012 si aggiunge il recente DL 25/2012 n. 2, art 3, modificato nei suoi commi 1,2,3 dall’art. 41 DL n. 69/2012 (detto “Decreto del Fare, convertito nella L. 98/2013).
Il Decreto del Fare chiarisce la definizione di “materiali di scavo” di cui al DM 161.
Con l’art. 41 bis comma 7 definisce i materiali di scavo di cui al DM 161, connotando quest’ultimo di una funzione di riempimento del DLgs 152/2006, per l’effetto, consentendo ad una norma secondaria l’avanzamento al ruolo di norma primaria.
L’art. 41 specifica che il DM 161 si applica solo a terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a VIA; non si applica ai materiali disciplinati dall’art. 109 DLgs 152.
Il comma 5 di tale articolo, in soccorso del DM, che rinviava la disciplina dei cantieri di piccole dimensioni all’art. 266 DLgs 152/2006, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 41 bis si applicano anche ai materiali da scavo derivanti dai cd. piccoli cantieri che producono non più di 6000 m3 di materiale, ossia attività non soggette nè a Via nè ad Aia.
In sintesi l’attuale legislazione dispone:
– alle terre e rocce derivanti da attività ed opere soggette a Via o ad Aia si applica il DM 161 (art. 184 bis, comma 2 bis, DLgs 152/2006)
– ai materiali da scavo (diversi da terre e rocce) derivanti da attività ed opere soggette a Via o ad Aia si applica la disciplina sui rifiuti, ivi compresa quella relativa al sottoprodotto contenuta nell’art. 184 bis, DLgs 152/2006
– ai materiali di scavo (comprese le terre e rocce ) derivanti da attività e opere non soggette nè a Via ne ad Aia si applica la disciplina dei”piccoli cantieri” (art. 41 bis commi 1,2 e 4 DL fare)
– ai materiali di scavo derivanti da piccoli cantieri si applica la disciplina dei piccoli cantieri (art. 41 bis commi 1,4 DL fare).
Il regime sanzionatorio del DM 161, in quanto norma secondaria, ovvero atto regolamentare non normativo, è rinviato alla disciplina sui rifiuti propria del DLgs 152.
L’attuale regime sanzionatorio è decisamente più favorevole rispetto al pregresso e concorre alla disciplina dei reati, precedenti alla entrata in vigore dello stesso, in applicazione del consolidato principio della retroattività della norma più favorevole nel caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale. Tuttavia la bontà di tale principio confligge con le numerose sanzioni previste in caso di semplice violazione di adempimenti formali di natura burocratica.
L’art. 5 e l’allegato 5 del DM 161 disciplinano con dettaglio il contenuto del PU. Nella maggior parte dei casi i Comuni sono l’Autorità cui compete tale autorizzazione, poiché investiti dalla materia urbanistica ( pur ravvisando un percorso mal collegato alla disciplina edilizia contenuta nel Dpr 380/2011 in relazione alla Dia che stabilisce un termine di 30 gg decorso il quale i lavori possono iniziare).
Nei casi di opere soggette a Via e Aia il ruolo di Autorità competente è attribuito al Ministero o alla Regione o alla Provincia, tenuto conto delle norme regionali. L’Autorità competente può richiedere integrazioni entro trenta gg al proponente, ma, qualora non si pronunci entro 90gg dalla presentazione del Piano di Utilizzo, il proponente è autorizzato a procedere in virtù della regola del silenzio-assenso. Al riguardo il richiamo dell’art. 20 della L. 241/90 appare “opinabile” sul piano giurisprudenziale: il silenzio-assenso è escluso per i provvedimenti finalizzati alla cura di interessi qualificati (difesa nazionale, pubblica sicurezza, ambiente..).
L’Arpa, con provvedimento motivato adottato dall’Autorità competente, esegue l’istruttoria tecnica dell’opera, entro 45 gg svolge indagini, contraddittorio e verifiche.
Nel caso di siti sottoposti a procedimento di bonifica l’Arpa verifica, in via preventiva alla presentazione del piano, l’assenza nei materiali di scavo di condizioni di superamento delle CSC previste dalla tab. 1 all. 5 parte IV DLgs 152/2006, tenuto conto della destinazione d’uso urbanistico. Gli esiti positivi di tali indagini consentirebbero il prosieguo dell’iter previsto dall’art. 5 del DM 161.
La Regione Puglia da tempo ha attivato un percorso normativo rivolto allo sviluppo di una coscienziosa gestione dell’ambiente, promuovendo l’uso delle risorse naturali, contestualmente alla prevenzione della produzione di rifiuti da opere e scavi edilizi.
Il DM 161/2012 , pertanto, ha rappresentato una regolamentazione delle Terre e Rocce da Scavo ben recepito dall’Ente che non esiterà a dare evidenze concrete di un impegno profuso e sempre più rappresentativo.
di Avv. Rosa Marrone – Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell’Ambiente – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Ufficio Bonifica e Pianificazione