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Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0 per la trasformazione digitale ed energetica delle imprese

Il nuovo credito d'imposta 5.0 per la trasformazione digitale ed energetica delle imprese
Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0 per la trasformazione delle imprese. Via depositphotos

di Stefania Gestra, Rödl & Partner

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 19 del 2024 e delle disposizioni attuative del PNRR in esso contenute, si è dato il via libera al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”. La misura, diretta a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, si sostanzia in un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. L’obiettivo è promuovere la digitalizzazione e l’innovazione per rafforzare la competitività delle aziende italiane nel segno della sostenibilità e transizione energetica. 

Il credito d’imposta 5.0: a chi si applica?

In estrema sintesi, il credito d’imposta transizione 5.0 si rivolge alle imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di imprese estere che, nel corso degli anni 2024 e 2025, effettuano un investimento in almeno uno dei beni materiali e immateriali, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

Quali sono le condizioni per accedere al credito d’imposta 5.0?

Per poter accedere al credito d’imposta, l’investimento deve comportare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto sarà calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Quali misure sono previste in relazione all’innovazione digitale?

L’Allegato B, dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per i software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata oppure introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding). Possono altresì accedere agli incentivi i software relativi alla gestione di impresa, se acquistati unitariamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al punto precedente. Si tratta sostanzialmente di sistemi di monitoraggio dei consumi, anche se parte di un più ampio sistema ERP.

In attesa del decreto attuativo

La definizione delle modalità attuative della disposizione è affidata a un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di cui dovrebbe essere imminente l’adozione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Se un investimento in beni 4.0 ricade sotto l’incentivo della Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno le norme di questo piano (e non più quelle del piano Transizione 4.0) in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell’incentivo. 

In che modo gli impianti fotovoltaici potrebbero accedere al nuovo credito d’imposta Transizione 5.0?

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici come sopra esposto, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. 

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, l’accesso agli incentivi è riservato esclusivamente agli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181, ossia prodotti negli Stati membri dell’Unione europea e più all’avanguardia, vale a dire:

Viene pertanto incentivata solo la parte di autoproduzione destinata all’autoconsumo e per questo vengono incentivati anche i moduli dedicati all’immagazzinamento dell’energia come, ad esempio, le batterie e le soluzioni di produzione di aria compressa.

La premessa è che questi investimenti debbano comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali. Sono quindi investimenti cosiddetti “trainati” dall’investimento “trainante” che è quello in beni 4.0 che generano risparmio energetico. 

Agevolabili anche le spese per la formazione del personale

Sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Le certificazioni e comunicazioni per poter accedere al credito d’imposta

È poi richiesta la produzione di una serie di documenti per le imprese che vorranno accedere all’agevolazione, sia ex-ante che ex-post investimento: si tratta principalmente di certificazioni tecniche e di comunicazioni da trasmettere al GSE in riferimento alla riduzione dei consumi energetici. I criteri e le modalità saranno definiti dal decreto ministeriale attuativo di prossima emissione.

Il credito d’imposta 5.0 in numeri

Per concludere, si riporta la tabella riassuntiva della misura del credito d’imposta 5.0 che varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.

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