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Il DL Alluvione semplifica l’iter per i nuovi rigassificatori

A partire dall'entrata in vigore del decreto, le autorizzazioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo a seguito di un procedimento unico entro massimo 200 giorni.

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Le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione diventano opere indifferibili e urgenti

(Rinnovabili.it) –  Cosa c’entra la rigassificazione con il decreto per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali in Italia? Apparentemente nulla, ma nei 19 articoli che compongono il DL Alluvioni spunta anche quello per semplificare l’iter autorizzativo dei nuovi rigassificatori nazionali. Il provvedimento, assieme ad un lunga lista di misure e lo stanziamento di 2 miliardi di euro per soccorrere ed assistere le persone colpite, aggiunge un breve passaggio extra dedicato al settore energetico italiano. Nel dettaglio, il DL Alluvioni qualifica le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione come opere “di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”. E pertanto soggette ad un percorso facilitato.

DL Alluvioni, le semplificazioni per i nuovi rigassificatori galleggianti

Il testo dà la possibilità ai soggetti interessati di proporre istanze per nuovi rigassificatori ai Commissari straordinari di Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Ai Commissari è affidato il compito di rilasciare l’autorizzazione per la costruzione o l’esercizio a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali.  E anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture. Tempo a disposizione per l’iter semplificato: massimo 200 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Non solo. Il DL Alluvioni interviene sul DL Aiuti n.50 del 17 maggio 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), inserendo nelle disposizioni in materia di energia e imprese del Capo I un nuovo articolo. Il testo recita “14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime”.

Ricordiamo momento l’Italia possiede tre impianti di rigassificazione attivi, uno sulla terra ferma, a Panigaglia, in Liguria, e due in mare, davanti le coste di Livorno e Rovigo a cui dovrebbero aggiungersi gli altri rigassificatori galleggianti acquistati dalla Snam: l’unità Fsru  destinata a Ravenna (BW Singapore), uno alla Sardegna (Golar Artic) e ovviamente quello di Piombino, il Golar Tundra, già ormeggiata in porto e in attesa del primo carico di GNL per avviare la fase di test.