
La norma sugli extraprofitti delle rinnovabili, introdotta durante la crisi energetica dall’art. 15-bis del Decreto legge n. 4/2022 è compatibile con il diritto dell’Unione Europea.
Questa la conclusione non vincolante presentata dall’Avvocato generale Athanasios Rantos alla Corte di Giustizia UE nella domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal TAR della Lombardia. La causa in questione è quella che vede la società cooperativa Secab, che gestisce impianti idroelettrici, contro l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per la norma sopracitata. Misura che, ricordiamo, ha introdotto un tetto temporaneo alla rendita inframarginale degli impianti rinnovabili, scatenando diverse proteste e ricorsi.
La questione era finita nelle mani del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano che, accogliendo la richiesta di Secab aveva posto tre questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE riguardanti la compatibilità della norma italiana sugli extraprofitti con il diritto comunitario.
Tre i provvedimenti dell’UE presi in considerazione:
- Direttiva 2018/2001 che stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili: L’Avvocato Generale ha rilevato che i considerando di una direttiva non hanno valore giuridico vincolante e che, in questo caso, non vi sono elementi che ostino alla normativa italiana.
- Direttiva 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica: Pur riconoscendo la necessità di tutelare i consumatori e la concorrenza, l’Avvocato Generale ha sottolineato che la direttiva prevede anche la possibilità di interventi pubblici sui prezzi in determinate circostanze.
- Regolamento 2022/1854 recante misure volte a mitigare i negativi effetti che la crisi energetica ha prodotto sul territorio europeo: L’Avvocato Generale ha analizzato se il metodo di calcolo del tetto sui ricavi, basato sulla media aritmetica dei prezzi degli ultimi dieci anni, fosse conforme al regolamento.
La conclusione? Il parere depositato è che la normativa italiana, pur con alcune peculiarità, non sembra violare le disposizioni del diritto UE prese in esame. Tuttavia, è solo la Corte di Giustizia UE ad avere l’ultima parola sull’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione.
Mentre al TAR della Lombardia spetterà il compito di pronunciarsi sulla questione della copertura degli investimenti e dei costi di esercizio.
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