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Il Milleproroghe 2025 è legge

Milleproroghe 2025, tutte le novità sull'energia nel Decreto

Foto di Andreas Lischka da Pixabay

Milleproroghe 2025, tutte le novità sull'energia nel Decreto
Pubblicato in GU il decreto legge Milleproroghe 2025. Foto di Andreas Lischka da Pixabay

Il Milleproroghe 2025 è legge. Con la pubblicazione il 24 febbraio nella Gazzetta Ufficiale del testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, si conclude definitivamente l’iter del provvedimento. Che entra ufficialmente oggi, 25 febbraio 2025, in vigore. Il testo, come è noto, riporta disposizioni urgenti in materia di termini normativi, abbracciando da vicino anche i temi energetici.

Cosa è il Decreto Milleproroghe 2025?

Il Decreto-legge Milleproroghe è un atto di carattere provvisorio avente forza di legge, con cui alla fine di ogni anno il Governo posticipa i termini di alcune disposizioni normative. Estendendo l’efficacia di leggi vicine alla scadenza o posticipando l’entrata in vigore di misure ormai prossime.

Il Milleproroghe 2025 si inserisce in una lunga tradizione normativa. Il provvedimento era nato nel 2004 come misura straordinaria per poi divenire rapidamente appuntamento fisso per il Belpaese, che di anno in anno si avvale di questo strumento per allentare tempistiche agli sgoccioli. Ma come di consueto l’approvazione in CdM a ridosso della fine dell’anno innesca una vera e propria corsa parlamentare, solitamente portata avanti a colpi di fiducia, per la rapida conversione in legge prima dell’anno nuovo.

E anche il 2024 non ha fatto eccezione. Nel rispetto di questa consuetudine il 9 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge Milleproroghe 2025 e il 27 dicembre il DL 27 dicembre 2024, n. 202 è approdato nella Gazzetta Ufficiale. L’iter parlamentare si è quindi concluso a novembre per far approdare il testo di conversione in legge nella Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2025.

Nei suoi 20 articoli non poteva mancare la questione energetica anche se il viene toccato a malapena. Una volta mettendo mano all’obbligo di rinnovabili per i fornitori di energia termica e un’altra intervenendo sulle disposizioni per il settore turistico.

Milleproroghe 2025, le norme sull’energia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 ha concluso finalmente il suo iter normativo, entrando in vigore il 25 febbraio 2025. Molti i differimenti dei termini introdotti, soprattutto in materia fiscale vediamo da vicino le novità in materia energia inserite nel Milleproroghe 2025.

FER termiche, slitta l’obbligo

Il primo differimento dei termini a saltare all’occhio riguarda l’obbligo di incremento di energia rinnovabile termica introdotto dall’articolo 27, del decreto legislativo n.199. Il provvedimento in questione stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le  società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità  superiori a 500 TEP annui provvedessero affinché una quota dell’energia venduta fosse rinnovabile. 

Il perimetro dei soggetti potenzialmente obbligati comprende 3 tipologie di sistemi di riscaldamento:

Ma sulle norme attuative (Decreto OIERT) sono piovute da subito diverse critiche rallentandone l’emanazione e ad oggi non si ha ancora notizia della pubblicazione.

Ed è qui che interviene il Milleproroghe 2025, differendo al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore dell’obbligo.

Fotovoltaico e DILA, più tempo alle strutture turistiche

Il DL interviene anche sull’articolo 6 (comma 2-septies) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. La norma prevedeva che i progetti di nuovi impianti fotovoltaici – con moduli collocati a terra o su coperture – di potenza non superiore a 1 MWp e realizzati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali potessero avvalersi della dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) al fine di semplificare le procedure relative.

La misura era nata in momento nel pieno della crisi energetica e prevedeva come deadline il 31 dicembre 2024. Il Decreto Milleproroghe 2025 sposta alla fine del prossimo anno – 31 dicembre 2025  – la durata della misura di semplificazione. A patto ovviamente che gli impianti fotovoltaici in questione siano finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture turistiche e siano situati fuori dei centri storici e dalle aree soggette a tutela.

Lo stesso passo tocca più indirettamente la questione energetica modificando l’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 di Attuazione del PNRR. Per la precisione si interviene sul contributo a fondo perduto e il credito d’imposta riservato alle imprese turistiche per a serie di interveti di modernizzazione ed efficientamento, tra cui:

La deadline degli interventi viene spostata dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025.

Gli altri interventi del Milleproroghe 2025

Nel passaggio parlamentare il testo del Milleproroghe ha acquisto diverse aggiunte. A partire da quella riguardante gli obblighi di immissione in consumo per i fornitori di metano e di biometano o biogas per trasporti stradale e ferroviario. Obblighi la cui applicazione slitta al 1° gennaio 2026.

Le norme fanno incursione anche sul tema dei biofuel. «Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all’articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026».

Il provvedimento prevedeva a partire il 1° gennaio 2025 di non è conteggiare nel target FER nazionale la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come “a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni”

Vengono prorogate al 31 dicembre 2025 le modalità di attestazione dei criteri di sostenibilità per i produttori di energia elettrica e calore da biomassa. «Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano […] sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 hanno accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatto salvo la possibilità di concludere l’iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute».

«All’articolo 4, comma 5 -bis , del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025″». La norma in questione si riferisce alla deroga temporanea attivata per gli impianti di produzione di cemento che utilizzano processi di recupero energetico (operazione R1) e riguardante i limiti quantitativi di utilizzo dei rifiuti previsti dalle autorizzazioni esistenti. Nel dettaglio invece dei limiti orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, viene considerato vincolante solo il quantitativo massimo annuale di utilizzo, e solo per i quantitativi effettivamente destinati al recupero energetico.

Modificate inoltre le modalità di cessione del gas prodotto, stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2025 il punto di cessione sarà il mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME).

«14-bis .In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall’incremento degli oneri relativi all’energia elettrica, gas e carburanti, all’articolo 3 -ter , ai comma 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modifiche dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole “negli anni 2023 e 2024”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2023, 2024 e 2025”.» L’articolo in questione fa riferimento alla possibilità per gli enti locali – visto l’aumento dei costi energetici – di effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio.

Leggi qui il Decreto Legge Milleproroghe (DL 27 dicembre 2024, n. 202).

Leggi qui il testo di conversione in Legge.

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