Rinnovabili

Legge di delegazione europea, confermate modifiche su direttive Mercati e RED II

Legge di delegazione europea
Foto di Solarimo da Pixabay

(Rinnovabili.it) – “Con l’approvazione in Senato della Legge di delegazione europea 2019 – 2020, vengono confermate le importanti modifiche, introdotte in prima lettura lo scorso ottobre nel testo del disegno di legge, nell’ambito delle direttive Mercati e RED II. Stiamo parlando di modifiche che già in prima battuta sono state ritenute essenziali per la produzione di energie rinnovabili, per gli interventi di efficienza energetica e per gli adeguamenti del quadro regolatorio a un nuovo modello di mercato elettrico, più efficiente e concorrenziale. Il tutto nell’ottica di una transizione energetica ed ecologica del Paese non più rimandabile”. Con queste parole il senatore (M5S) Gianni Girotto ha commentato il via libera al dl n. 1721-B, già approvato da palazzo madama in prima lettura e modificato dalla Camera. Il provvedimento contiene le disposizioni di delega al Governo per il recepimento di ben 18 direttive europee. E tra queste, le attese Mercati e RED II, due elementi fondamentali per aggiornare il quadro energetico nazionale. 

Legge di delegazione europea: le rinnovabili

Nel dettaglio l’articolo che interessa la direttiva comunitaria 2018/2001(RED II), stabilisce che, d’intesa con la Conferenza Unificata, i ministeri competenti prevedano una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Le norme dovranno rispettare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici. E privilegiare “l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi”.

A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;

2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l’applicazione dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Si chiedono inoltre procedure il rispetto dei princìpi della minimizzazione degli impatti da associare a procedure abilitative semplificate per gli interventi di installazione di nuovi impianti o rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti già esistenti

Tempo di semplificazioni anche per la normativa in materia di configurazioni per l’autoconsumo, per le quali si prevedono a anche meccanismi di monitoraggio. La legge di delegazione europea chiede di prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva integrazione delle rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante “meccanismi d’obbligo” e misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile.

Tra le modifiche approvate nel testo, attraverso numerosi emendamenti a prima firma Girotto, vi è anche lo scorporo diretto della quota di energia condivisa. Si tra di un elemento che semplifica le modalità di contabilizzazione in bolletta a vantaggio dei consumatori che fanno parte di Comunità di energia rinnovabile. “Sono convinto che si tratti di una risposta efficace al cambiamento strutturale che ha interessato il mercato elettrico  – ha sottolineato il senatore – e di uno strumento che concretamente può combattere la povertà energetica. Lo scorporo in bolletta è, infatti, un’operazione sociale di ridistribuzione della ricchezza, possibile proprio grazie al trasferimento di rendite agli aderenti alla Comunità dell’energia, con vantaggi diretti che non saranno esclusivo appannaggio degli aderenti alle Comunità; questo perché la riduzione del costo dell’energia in bolletta sarà per tutti, cittadini e imprese”.

E ancora, il testo indica di:

Exit mobile version