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La Puglia ribadisce il no alla TAP

La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 20/01/2014, ha nuovamente manifestato il proprio dissenso alla realizzazione del gasdotto proposto dalla TAP

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Sul progetto di gasdotto proposto dalla Trans Adriatic Pipeline (per brevità TAP) si è già letto e detto tanto sulla stampa, sia nazionale che locale: trattasi infatti di un intervento volto all’implementazione del pacchetto di infrastrutture energetiche o progetti di interesse comune (PIC) che rappresenta la prima concreta base progettuale per la rete transeuropea dell’energia (TEN-E).

La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 20/01/2014, ha infatti nuovamente manifestato il proprio dissenso alla realizzazione del gasdotto proposto dalla TAP (già forte della preferenza accordata con decisione del 28/06/20132 dal Consorzio Shah Deniz di convogliare il gas dell’Azerbaigian verso l‘Europa), impegnandosi a garantire la massima partecipazione delle comunità locali interessate dalla realizzazione dell’intervento, come appresso si dirà diffusamente.

 

Nel 2012 la società TAP avviava la procedura di valutazione d’impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (trattandosi di competenza ascritta allo Stato) ai fini della realizzazione del predetto gasdotto che prevede, a partire dal Mar Caspio, il trasporto di gas via Grecia ed Albania, fino alla costa meridionale della Puglia, attraversando il Mare Adriatico dalla parte centrale della costa albanese e collegandosi alla rete nazionale di metanodotti a sud di Lecce.

La Giunta Regionale, con Delibera n. 1805 del 18/09/2012, nell’ambito della prefata procedura di VIA statale, rendeva il proprio parere endoprocedimentale negativo, adducendo una serie di motivazioni di natura tecnica nonché avvalendosi dei contributi istruttori resi da dalle amministrazioni comunali coinvolte: Comune di Melendugno, Vernole, Melissano.

 

Sul fronte statale succedeva che il MATTM, su espressa richiesta della società proponente, concedeva due successive proroghe alla TAP onde consentire alla stessa società di depositare documentazione integrativa, per poi sospendere per nove mesi i termini del procedimento al fine di pervenire alla definitiva impostazione del progetto. Di talché la società provvedeva ad aggiornare lo studio di impatto ambientale già all’epoca depositato nonché gli elaborati progettuali: attraverso tali modifiche, la TAP ha inteso accogliere e superare le osservazioni e le riserve che erano state mosse sul primo progetto presentato, incluse quelle della Regione Puglia.

La Regione dunque procedeva con il suo iter amministrativo attraverso due distinti canali:

 

–  da un lato infatti, acquisiva i pareri degli enti coinvolti nel procedimento e, segnatamente, quelli di Arpa Puglia, Comune di Melendugno, Vernole, Cavallino, Tricase, Provincia di Lecce, i quali, all’unanimità, e, ciascuno per le proprie competenze, esprimevano netta contrarietà alla realizzazione del progetto;

–  dall’altro, conformemente agli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1976 del 22/10/2013, recante “Dichiarazione di intenti sui processi partecipativi per l’elaborazione condivisa di interventi di trasformazione del territorio nella Regione Puglia”, dichiaratamente ispirata ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 41, 42 e 118, nonché ai principi cardine dello Statuto Regionale, quali autogoverno degli abitanti (art. 1, co. 3 e 4), garanzia della protezione del territorio regionale (art. 2 co. 2), partecipazione delle autonomie locali all’esercizio dell’attività legislativa (art. 8 co. 2), riconoscimento della partecipazione attiva e consapevole dei cittadini (art. 13 co. 1 lett. a), garanzia delle più adeguate forme di ascolto (14 co. 1, 3 e 4), garanzia della partecipazione dei soggetti alle progressive fasi del procedimento (art. 51 co. 1 e 2), decideva di organizzare una serie di incontri finalizzati all’ascolto delle cittadinanze coinvolte dal progetto.

 

All’esito di tali incontri, articolati in due giornate di lavori a fine novembre 2013 ed un incontro conclusivo tenutosi a Lecce il 27/12/2013 avente le forme del Confronto pubblico tra Comunità locali, Governo nazionale e Trans Adriatic Pipeline, moderato dall’ Assessore Regionale alla Trasparenza e alla Cittadinanza attiva, emergeva, oltre una diffusa contrarietà all’opera da parte di tutti i rappresentanti delle comunità locali, associazioni, tecnici e cittadini intervenuti, anche e soprattutto una marcata sensibilità verso le tematiche ambientali.

 

La novità di spicco che emerge da una prima lettura dalla della Delibera di G.R. n. 12/2014, è proprio quella che ha dato enorme risalto ad un principio informatore della procedura di VIA, ovvero la partecipazione e la consultazione del pubblico, di diretta derivazione comunitaria e che la Regione ha avuto modo di cristallizzare attraverso la DGR 1976/2013 sopra citata, laddove per “consultazione”, a mente dell’art.5, co. 1 lett. t) del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si intende “l’insieme della forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti”.

Questo principio viene infatti valorizzato non solo in termini di mera collaborazione nell’adozione dei provvedimenti che incidono direttamente sulla loro sfera giuridica (attraverso la possibilità, prevista dall’art. 24, di presentare all’autorità competente pareri ed osservazioni scritte sul progetto al fine di fornire elementi conoscitivi e valutativi o la possibilità di partecipare, prima della conclusione della procedura, al contraddittorio con il proponente contemplato dal comma 8 dell’art. 24), ma anche ai più generali fini di stimolo, orientamento, controllo e gestione stessa delle funzioni di interesse generale inerenti alla tutela ambientale. Ciò attraverso il coinvolgimento del “pubblico” nella presentazione di eventuali osservazioni e nel contraddittorio anzidetto, nonché l’introduzione generalizzata dell’istituto dell’inchiesta pubblica (art. 24 co.4) per l’esame dello SIA presentato dal proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle stesse osservazioni del pubblico.

 

Ciò produce, in definitiva, che il baricentro della partecipazione nei procedimenti di autorizzazione e/o valutazione preventiva di progetti pubblici e privati si sposti, in maniera significativa, all’interno della procedura di VIA, l’unica, di fatto, nella quale possono trovare compiuta e contestuale manifestazione i diversi interessi pubblici, diffusi e privati e che viene pertanto a costituire un “processo di mediazione” tra tutti i conflitti suscitati dalla realizzazione dell’intervento in ordine ai possibili “usi alternativi dell’ambiente”, di cui l’autorità competente dovrà dare conto anche attraverso l’esplicitazione delle principali ragioni della scelta tra le alternative proposte dal committente.

 

Twitterdi Avv. Giorgia Barbieri, funzionario Regione Puglia- Assessorato alla Qualità dell’Ambiente- Servizio Ecologia