La storia della certificazione energetica degli edifici in Italia parte dal lontano 1991, con l’emanazione della legge 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. Tra i molteplici contenuti della legge, all’articolo 30 si introduce il concetto di “certificazione energetica degli edifici”, rimandando ad un apposito decreto successivo, da emanare entro 90 giorni, le norme per l’attuazione e l’identificazione dei soggetti abilitati al rilascio di tale certificazione. Ebbene quei 90 giorni sono più che passati e per riparlare di certificazione energetica si è dovuto attendere il 2005. Ma andiamo con ordine.
La consapevolezza del peso del settore civile sul consumo energetico totale – oltre il 40% dei consumi UE sono dovuti al settore residenziale e terziario – ha spinto l’Unione Europea ad emanare, nel dicembre del 2002, la direttiva 91, meglio conosciuta come EPBD “Energy Performance of Buildings Directive”. In tale dispositivo normativo sono contenuti i princìpi fondamentali della politica dell’Unione Europea per la riduzione dei consumi e, di conseguenza, la limitazione delle emissioni climalteranti, in accordo con il Protocollo di Kyoto. In particolare tre sono le colonne portanti delle misure previste dall’UE:
1. Applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico per edifici nuovi e per edifici esistenti di grande metratura sottoposti a ristrutturazione;
2. Certificazione energetica degli edifici
3. Ispezione periodica di caldaie e sistemi di condizionamento dell’aria.
L’articolo 3 prevede che gli Stati membri definiscano una metodologia di calcolo per il rendimento energetico degli edifici, che consideri tutti gli usi energetici quali riscaldamento, condizionamento, ventilazione, produzione di acqua calda e illuminazione, e che tenga conto delle caratteristiche termiche dell’edificio nonché delle interazioni con l’ambiente circostante (posizionamento, orientamento, ventilazione naturale, etc). Tale metodologia può essere stabilita a livello nazionale o regionale purché si evinca chiaramente il rendimento energetico dell’edificio ed eventualmente anche la quantità di CO2 emessa.
L’articolo 7 definisce quelli che sono i contenuti dell’attestato di certificazione energetica sottolineando che devono essere chiaramente esplicitati anche i valori vigenti per legge e, molto importante, devono essere evidenziati gli interventi raccomandati per migliorare il rendimento dell’edificio. Nei casi di compravendita o locazione l’attestato deve essere messo a disposizione del compratore o dell’affittuario, e la sua validità temporale e di 10 anni.
Così come previsto dalla stessa natura giuridica delle direttive europee, secondo cui entro tre anni gli Stati membri devono recepirne i principi ispiratori ed i criteri generali e tradurli in atti legislativi, lo Stato Italiano ha emanato il decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2005.
Il decreto, costituito da 17 articoli e ben 10 allegati tecnici, “disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.”
All’articolo 6 si prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli edifici di nuova costruzione debbano dotarsi di attestato di certificazione energetica; l’attestato ha validità di 10 anni (in conformità alla direttiva europea, ma difformemente dai 5 anni previsti nella l.10/91 – ndr) e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi il rendimento energetico dell’edificio. Per gli edifici di proprietà pubblica la cui metratura sia superiore a 1.000 metri quadrati l’attestato deve essere affisso in luogo facilmente visibile al pubblico. Infine l’articolo prevede che, entro 180 giorni, vengano predisposte dai Ministeri competenti le Linee guida nazionali per la certificazione energetica.
A seguito delle critiche sollevate dall’Unione Europea in merito al mancato recepimento di alcuni contenuti della direttiva, lo Stato Italiano ha emanato il decreto legislativo 311, del 29 dicembre 2006, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.” Il decreto prevede un massiccio ricorso all’attestato di certificazione energetica, che dovrà essere prodotto, con differenti cadenze temporali, nei seguenti casi:
1. dal 1° luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore a mq 1.000 nel caso di trasferimento a titolo oneroso l’intero immobile;
2. dal 1° luglio 2008 per gli edifici di superficie utile fino a mq 1.000 nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile, con esclusione delle singole unità immobiliari;
3. dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari nell’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso;
4. dal 1° gennaio 2007 per beneficiare dei vari incentivi ed agevolazioni connessi ad interventi sull’edificio medesimo o sugli impianti oppure alle modalità di esercizio o di approvvigionamento energetico dei medesimi impianti;
5. dal 1° gennaio 2007 per gli edifici pubblici, in occasione di nuovi contratti (o rinnovo degli stessi) aventi ad oggetto la gestione di impianti di termici o di climatizzazione.
Nel 2008, precisamente il 30 maggio, viene emanato il decreto legislativo n.118 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici ed abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, che introduce la figura del “tecnico abilitato” come soggetto in grado di eseguire l’attività di certificazione energetica degli edifici. All’Allegato III, punto 2, comma 2 il decreto recita:
“Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni”.
Nello stesso allegato vengono definite le norme tecniche UNI TS 11300 come metodologie nazionali di calcolo per la prestazione energetica degli edifici (che saranno poi richiamate nei successivi decreti attuativi – ndr).
Per il primo decreto attuativo del d.lgs.192/05 bisogna attendere il 10 giugno 2009, data in cui viene pubblicato in gazzetta il d.P.R. 2 aprile 2009, n.59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”. Tale provvedimento detta i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e costituisce il dispositivo normativo di avvio della certificazione energetica in Italia.
Il percorso di avvio si definisce ancor più con l’emanazione del decreto interministeriale 26 giugno 2009 contenente le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, strumento in grado di rendere operativa la certificazione energetica, anche se ad oggi manca ancora lo strumento attuativo con il quale vengano indicati “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione” (art.4, comma 1c, d.lgs.192/05).
Con la pubblicazione delle Linee guida è stato predisposto un modello di attestato di certificazione energetica a cui devono conformarsi le regioni che non hanno ancora legiferato in materia; tutte le altre devono invece adottare “misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti […] alle Linee guida”.
Il prototipo contiene sostanzialmente una serie di indicatori che rappresentano le prestazioni energetiche dell’edificio e ne rendono immediata la lettura tramite un “cruscotto” (il nome deriva dalla similitudine con il cruscotto di un autoveicolo). A questi indicatori viene associata una Classe Energetica, la cui denominazione varia da “A” a “G” nel senso di efficienza decrescente. Un aspetto fondamentale è la presenza di una sezione contenente le raccomandazioni per migliorare la prestazione energetica dell’edificio con la conseguente classe energetica potenzialmente raggiungibile.
La dimensione temporale dell’attestato si esaurisce nei dieci anni; tale validità non viene inficiata da eventuali aggiornamenti del decreto stesso, mentre, in caso di ristrutturazione edilizia o impiantistica, il decreto prescrive un aggiornamento dell’attestato.
Così come specificato al paragrafo 7 delle Linee Guida, il sistema di classificazione nazionale ha le seguenti caratteristiche:
- possono coesistere maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe B, B+);
- la classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione;
- è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili per la climatizzazione invernale in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 (EPiL(2010)) ed è parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato;
- al fine di rafforzare l’aspetto “informativo” del certificato, oltre all’indice di prestazione energetica dell’edificio (necessità di energia primaria specifica), nell’attestato devono essere riportati i dati relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell’involucro e il rendimento medio stagionale dell’impianto.
Bisogna notare che, benché la direttiva europea EPBD prevedesse di considerare i fabbisogni per la climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione, la normativa italiana considera solo gli indici di prestazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS; le linee guida prevedono però che “con uno o più atti successivi si procede ad estendere la certificazione a tutti gli altri servizi energetici afferenti l’edificio”.
Il 9 luglio 2010 è entrata in vigore la Direttiva 2010/31/UE, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE a partire dal primo febbraio 2012. I punti che riguardano la certificazione energetica degli edifici sono molteplici:
1. L’attestato di certificazione dovrà essere prodotto nel caso di compravendita o locazione di singola unità immobiliare o di un intero edificio
2. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico, con superficie utile superiore a 500 metri quadrati dovranno dotarsi di attestato (tale valore limite scenderà a 250 metri quadrati a partire dal 9 luglio 2015);
3. in caso di vendita o locazione di edifici o unità immobiliari dotati di attestato di certificazione energetica, l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali;
4. gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo degli attestati, selezionati in maniera casuale ed in percentuale statisticamente significativa sul numero di attestati prodotti in un anno;
5. in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore è obbligato a fornire una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio.
Fondamentale, inoltre, dopo il 31 dicembre 2020 gli edifici dovranno essere prossimi alla classificazione “zero-energy”, non solo rispettando elevati standard di efficienza ma anche rispondendo al fabbisogno energetico attraverso il “massiccio” utilizzo di fonti rinnovabili; tale termine risulta anticipato di due anni per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi.
Ultimo tassello in termini temporali è costituito dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, recante titolo “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Tale provvedimento, specifico per l’utilizzo delle fonti rinnovabili, contiene importanti novità in materia di certificazione energetica, quali:
1. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
2. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
Visualizza l’approfondimento: ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA