(Rinnovabili.it) – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 gennaio, entra formalmente in vigore il DAFI, il decreto legislativo dedicato alla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Approvato in Consiglio dei Ministri a metà dicembre 2016, il provvedimento nasce con l’obiettivo di “ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti”.
Il DAFI stabilisce requisiti minimi per la costruzione d’infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto.
Mobilità elettrica, cosa cambia con il DAFI?
Sul fronte dell’e-mobility il decreto prevede che entro il 31 dicembre 2020, sia realizzato “un numero adeguato di punti di ricarica” accessibili al pubblico e, secondo le esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino con priorità nelle città metropolitane -poli e cintura – e altre aree urbane che hanno registrato nell’ultimo triennio lo sforamento dei limiti delle concentrazioni inquinanti, come previsto dal decreto, nelle altre aree urbane e quindi nelle strade extraurbane, statali e autostrade. Il numero dei punti di ricarica è fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020.
In base al decreto, entro il 31 dicembre 2017, i comuni dovranno adeguare i propri regolamenti prevedendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente prevista per gli immobili di nuova costruzione o ristrutturati a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per quelli residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative, la predisposizione all’allaccio per la possibile infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici. Gli spazi auto dotati di colonnina devono essere non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
Le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione di quelli esistenti, devono prevedere l’obbligo di infrastrutture di ricarica elettrica “di potenza elevata almeno veloce” ossia compresa tra 22 kW e 50 kW.
Gli enti locali, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità come quelli della raccolta dei rifiuti, sono obbligati all’acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido bimodale o ibrido multimodale.
Sono previsti inoltre, a tutela dei consumatori, specifici obblighi, relativi alle informazioni, che devono essere chiare, circa i combustibili che possono essere utilizzati in un veicolo, mediante un’etichettatura standardizzata, oltre a indicazioni nei punti di ricarica e rifornimento.