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Gestione rifiuti nucleari, cosa dice lo schema di decreto

rifiuti nucleariÈ in corso in questi giorni l’esame del decreto di recepimento direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Avremmo dovuto recepirla entro agosto e come al solito siamo in ritardo.

 

In base alla direttiva, ogni Stato membro deve stabilire e attuare una politica nazionale, basata su principi che la direttiva stessa indica, quali ad esempio la riduzione al minimo della produzione di rifiuti radioattivi e l’attribuzione dei costi della loro gestione ai soggetti che li producono. Ogni Stato membro deve stabilire e mantenere aggiornato un quadro legislativo, regolatorio e organizzativo che preveda tra l’altro un sistema autorizzativo delle attività di gestione; un sistema di controlli e di vigilanza ispettiva, che si estenda al periodo successivo alla chiusura dei depositi; la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; gli schemi per finanziare adeguatamente i programmi nazionali, tenendo conto della responsabilità di chi ha prodotto i rifiuti. In ogni Stato membro deve esistere, o deve essere istituita, un’autorità regolatoria nazionale, competente nel campo della sicurezza dei rifiuti radioattivi. Ogni Stato membro inoltre, deve elaborare un programma nazionale che deve includere: l’inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, indicando ubicazione e quantità con le relative classificazioni; le soluzioni tecniche adottate, dalla produzione allo smaltimento finale; i piani per il periodo di post-chiusura, con l’indicazione dei tempi di controllo e delle misure adottate per conservare la memoria nel lungo termine; le attività di ricerca e sviluppo; le responsabilità e i tempi per l’attuazione dei programmi; gli indicatori di performance con i quali valutare i progressi nell’attuazione; i costi e gli schemi di finanziamento; le politiche per l’informazione e la partecipazione del pubblico; gli eventuali accordi presi con altri Paesi per la gestione dei rifiuti e del combustibile irraggiato, ivi compreso l’uso di impianti di smaltimento.

 

La premessa 31 della direttiva in via di recepimento dello schema di decreto legislativo è chiara: “La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un’effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali”.

In merito alla gestione del rifiuti nucleari, l’Italia vive una esperienza guidata dalle attività della Sogin caratterizzata da una dilatazione dei tempi e un incremento dei costi.  ll programma di smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti è stato avviato nel 2001 e prevedeva il rilascio “a prato verde” dei siti nel 2020, a fronte di un costo previsto di 4,5 miliardi di euro. Invece, attualmente ci ritroviamo con una gestione che ha rinviato di molti anni gli obbiettivi del 2020 con un incremento dei costi previsti fino a 6,7 miliardi di euro.

Occorre quindi, fare ordine e cambiare gestione ed invece ancora una volta, abbiamo difficoltà a fare quello che l’UE ci chiede.

Lo schema di recepimento della direttiva non è stato accolto favorevolmente da chi vuole una gestione responsabile dei rifiuti nucleari; le criticità sono tante e riguardano in primo luogo le competenze e la mancanza di indipendenza dell’Autorità di regolamentazione competente.

Sul profilo delle competenze appare esserci un accentramento a favore del Ministero dello sviluppo economico, a discapito dei Ministeri dell’ambiente e della salute, tenuto conto che il provvedimento interviene non solo sulla disattivazione di installazioni nucleari e sulle installazioni di depositi temporanei, ma soprattutto sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Per ciò che concerne l’Autorità di regolamentazione competente, denominata Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) si prevede la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente; tale ultima previsione, come rilevato anche dall’Ispra in sede di audizione sullo schema di decreto, non appare garantire pienamente la rispondenza ai criteri di indipendenza fissati dalla suddetta direttiva 2011/70/Euratom e dagli standard internazionali IAEA, tenuto conto che le direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom prevedono che ciascuno Stato membro debba garantire che l’Autorità competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio; l’autonomia viene meno se al  Ministero dello Sviluppo economico sono attribuite, sia compiti di indirizzo per la SO.G.I.N. (soggetta al controllo dell’ISIN e chiamata ad attuare i programmi nazionali di disattivazione delle installazioni nucleari e di gestione dei rifiuti radioattivi, compresa – ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 – la localizzazione, la realizzazione e l’esercizio del deposito nazionale dei rifiuti), che di vigilanza sull’ISIN.

L’atto è stato votato oggi dalle Commissioni riunite 10° e 13°del Senato, con parere favorevole sottoposto ad alcune condizioni; tra le condizioni emerge quella che assegnerebbe proprio alla Sogin il compito di elaborare il programma nazionale. In altri termini, il controllato si crea da solo il piano di lavoro e lo sottopone al parere del suo controllore, che diventerebbe semplice interlocutore. Dove va a finire così l’autonomia? Ma non solo, il testo in esame prevede il finanziamento di “attività” tramite i diritti versati ai sensi del comma 17 dell’articolo 6, dagli esercenti per i servizi resi dall’ISIN; quindi, un esercente quale la So.g.i.n., finanziato dalla componente A2 della bolletta, finanzierà a sua volta l’ISIN a fronte delle prestazioni erogate.

Considerato che l’Ispettorato dovrebbe essere chiamato a svolgere funzioni finora svolte dal Dipartimento nucleare dell’Ispra, non appare chiaro se si provvederà ad una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche e delle autorizzazioni di spesa relative all’Ispra e se il Dipartimento effettivamente dispone di queste 60 unità.

Sono tante le criticità di un atto delicato come quello in esame; in questa materia, più che in altre, gli interessi in gioco sono tanti, ma i poteri e le conoscenze sono di pochi, a discapito della collettività. La precarietà e le trame occulte non si addicono ai rifiuti nucleari.

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