Attuazione della riforma n. 4 del capitolo RepowerEU del PNRR
Prende corpo il sistema di garanzie per i contratti PPA (Power Purchase Agreement), ossia gli accordi di compravendita a lungo termine per le rinnovabili. Gli ultimi passi avanti in tal senso sono contenuti nel Decreto-Legge adottato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre 2024 e approdato l’ultimo giorno dell’anno in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento in questione riporta alcune “misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza” e “per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR) tra cui riforma numero quattro del capitolo RepowerEU. Di cosa si tratta? Di una delle 5 modifiche settoriali introdotte per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e in cui rientra anche il nuovo Testo Unico per le FER.
Nel dettaglio la riforma numero 4 mira a mitigare il rischio finanziario associato ai PPA di energia rinnovabile attraverso un nuovo sistema di garanzie per gli anni 2025, 2026 e 2027.
La riforma richiede a ciascun operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei PPA mediante strumenti di garanzia forniti sul mercato elettrico. E introduce misure di mitigazione del rischio di default (inclusi requisiti e vincoli per l’offerente e sanzioni per il produttore), individuando “un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che subentri alla controparte in dissesto e assicuri l’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della controparte esecutrice”.
Il sistema di garanzie per i Contratti PPA
È proprio su questo tema che si inserisce l’articolo 8 del DL 31 dicembre 2024, n. 208. Il provvedimento assegna al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il ruolo di “assicuratore” di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento. Incaricando i Ministeri dell’Ambiente e dell’Economia di stabilire le modalità e le condizioni di base per tale ruolo, così come il funzionamento dello stesso meccanismo di garanzia per i contratti PPA. Incluse le procedure operative per l’utilizzo delle risorse destinate allo strumento.
Riporta il testo pubblicato in Gazzetta:
“I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto […] che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita l’ARERA. L’ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo”.
Risorse
Come saranno sostenute le nuove garanzie per i contratti PPA? Con 45 milioni di euro annui finanziati tramite i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027. Il GSE tratterrà tale quota semplicemente non trasferendo i corrispondenti proventi sull’apposito conto della Tesoreria dello Stato.
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