Rinnovabili • Consumi delle caldaie domestiche Rinnovabili • Consumi delle caldaie domestiche

Energia: Impianti termici, sì a nuovo regolamento di attuazione

Parere favorevole unanime al regolamento di attuazione in merito alle disposizioni in materia di energia per esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici

Consumi delle caldaie domestiche
via depositphotos.com

Il regolamento disciplina un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici

Firenze – Parere favorevole unanime al regolamento di attuazione emanato ai sensi delle “Disposizioni in materia di energia”, con particolare riferimento all’esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici che svolgono i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria.

Il parere della commissione Sviluppo economico, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd), arriva dopo aver ascoltato i rappresentanti degli ordini professionali, associazioni dei consumatori e di categoria, rappresentanti di ARRR (Agenzia regionale recupero risorse). Il parere viene inviato alla Giunta regionale con alcune osservazioni tecniche.

In particolare, il regolamento disciplina un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici e i contenuti del registro dei medi impianti termici civili nonché le modalità e i tempi di implementazione e aggiornamento dello stesso.

Nel merito del regolamento, riguardo all’organizzazione del SIERT quale sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, si specifica che comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione e si articola nel modulo ”APE”, che raccoglie e gestisce gli attestati di prestazione energetica e nel modulo “CIT” che gestisce ed organizza il catasto degli impianti termici nonché il registro dei medi impianti termici civili. Il regolamento definisce poi i contenuti del Catasto degli attestati di prestazione energetica nonché chi può registrarsi ad esso come i soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti ad enti. Sull’accatastamento dell’impianto si prevede che ad ogni impianto siano correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di controllo e di ispezione, documenti allegati, contributi versati. Si prevede che A.R.R.R. rediga periodicamente una relazione con le informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull’accertamento e sull’ispezione degli impianti termici degli edifici nonché sugli attestati di prestazione energetica, al fine di implementare il portale nazionale sulla prestazione energetica

Si pongono poi, limiti di esercizio degli impianti termici, determinando valori massimi delle temperature in ambiente, secondo la normativa nazionale. Per i condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata si prevedono sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare. Riguardo al controllo e alla manutenzione degli impianti si stabilisce che siano svolte da ditte abilitate e che gli impianti termici siano muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione”. Per il controllo dell’efficienza energetica sarà l’operatore incaricato dal responsabile di impianto a sottoscrivere il RCEE (rapporto di controllo efficienza energetica). Ad effettuare le ispezioni sarà A.R.R.R. che nel caso di carenze pericolose dovrà informare il comune competente per territorio. Le ispezioni riguarderanno la valutazione dell’efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente. Si individuano le modalità di registrazione del certificassero al modulo APE del SIERT al fine della trasmissione dell’attestato di prestazione energetica. Si chiariscono, infine, le modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.