Gli edifici storici sono diffusamente presenti in Italia ma porre in essere una riqualificazione energetica non è sempre agevole
Fare efficienza energetica significa “adottare sistemi per ottenere uno stesso risultato utilizzando meno energia”. In altri termini è:
Valutare il comportamento energetico di un edificio è di primaria importanza perché ci consente di ottimizzare le risorse nelle successive fasi procedurali. L’Ente Italiano di Normazione (UNI) attraverso la UNI TS 11300-1:2008 (si veda anche la guida di Enea) definisce tre metodi:
- Design Rating (valutazione di progetto): si usano strumenti e procedure semplificate che permettono un confronto di soluzioni in tempi brevi, solitamente durante la fase di progettazione;
- Asset Rating (valutazione standard): si certifica energeticamente l’edificio in base al suo normale utilizzo e gestione, tenendo in considerazione però solo gli scambi termici fra edificio-ambiente ed escludendo gli altri;
- Tailored Rating, c.d. diagnosi energetica: consiste in una procedura “volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo dell’edificio, di gruppi di edifici, di attività, di un impianto industriale o di un servizio pubblico o privato, ad individuare e a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo di costi-benefici e a riferire in merito ai risultati” (D. lgs. del 30 maggio 2008 n. 115, art. 2, lett. n).
La diagnosi energetica è stata introdotta dalla Direttiva 2006/32/CE, la quale imponeva alla Pubblica Amministrazione di fare un profilo energetico preliminare in caso di riqualificazione dell’edificio (o degli edifici aggregati). Questo obbiettivo di “conoscenza” è stato poi riproposto con la Direttiva 2012/27/CE (che sostituisce la Direttiva 2006/32/CE) la quale impone agli Enti Pubblici di riqualificare energeticamente almeno il 3% del proprio patrimonio.
In Italia moltissime Amministrazioni Pubbliche hanno i loro uffici all’interno di edifici storici: diventa così più difficile riqualificare energeticamente gli immobili di proprietà pubblica perché la normativa che disciplina l’efficienza energetica deve andare a compenetrarsi con quella dettata in materia di tutela dei beni culturali.
L’art. 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio demanda alla Repubblica il compito di “tutelare e valorizzare” il patrimonio culturale (costituito da beni culturali e beni paesaggistici).
L’art. 10 dello stesso codice stabilisce che sono “beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali..(omissis)”. Questo comporta che le Soprintendenze sono sempre coinvolte nella tutela diretta di tali beni. Questo significa che gli interventi sui beni di interesse culturale sono soggetti ad autorizzazione del Soprintendente (art. 21 Codice Beni Culturali e del Paesaggio). Il successivo articolo 24 stabilisce inoltre che:
“Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l’autorizzazione necessaria ai sensi della’rti. 21 può essere espressa nell’ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato”
Oltre al dato normativo, va considerato che non ci sono interventi di efficienza energetica per gli edifici storici in assoluto migliori di altri, perché bisogna tenere conto di molteplici elementi come ad esempio le tecniche costruttive, i materiali usati, il clima, se ci sono elementi di pregio sulle facciate esterne o affreschi e stucchi nelle pareti interne. Ad esempio la presenza di affreschi e mosaici inibirebbero qualsiasi intervento di isolamento o di posa di impianti termici a pavimento. Di fatto bisogna “interrogare”, per quanto possibile, l’edificio includendo anche l’impiantistica. Se efficienza significa fare di più con meno, per gli edifici storici è necessario far riferimento ad un altro elemento che si traduce nella sostenibilità dell’intervento stesso. Questo non significa porre divieti in assoluto, ma “piegare”la tecnologia al valore dell’edificio stesso, diminuendo le perdite energetiche senza deturpare l’immobile.
In generale, possiamo intervenire su un edificio storico anche tenendo conto degli incentivi statali comprese le detrazioni fiscali del 65%-50% per le spese che coinvolgono interventi di efficienza energetica (come ad esempio la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale).
A livello normativo, gli edifici storici sono esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi per quanto concerne la prestazione energetica degli edifici. Si è preferito dunque tutelare il patrimonio culturale alla necessità di riqualificare energeticamente l’edificio.
Valeria Brigliadori – Consulente Energie Rinnovabili, Diritto Ambientale; valeriabrigliadori@bit-services.it