Rinnovabili

Edifici ad energia quasi zero: l’attesa è (in)finita

 

Il 1° febbraio 2012 la Direttiva Europea 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive – EPBD) è stata abrogata ufficialmente, venendo sostituita a tutti gli effetti dalla Direttiva europea 2010/31/UE, più conosciuta come direttiva per la progettazione di “Edifici ad energia quasi zero.

Anche se questa data è passata tutto sommato in sordina, ci ricorda che il tempo incalza e non ne rimane molto a disposizione degli Stati europei per adeguarsi, mantenendo fede alle promesse fatte in vista del fatidico 2020. Non è segreto il fatto che l’Europa si trovi ancora piuttosto indietro nella strada verso l’efficienza energetica, rischiando di non raggiungere il famoso 20% di riduzione dei consumi, ma di fermarsi solamente al 9%. All’interno di questa gigantesca macchina, il comparto edilizio ha purtroppo un peso molto elevato, essendo il responsabile del 40% delle emissioni nocive totali, una percentuale decisamente troppo scomoda.

Il cammino verso l’efficienza energetica degli edifici ha avuto inizio diversi anni fa e da allora molte leggi, riforme, decreti e direttive, nel bene o nel male, hanno caratterizzato questo percorso, portandoci direttamente alla più recente direttiva europea sull’efficienza energetica.

Dobbiamo tornare a giugno 2010 per risalire alle origini della Direttiva 2010/31/UE, che abbandonava il passato per adeguarsi a poco a poco, agli obiettivi europei del 20-20-20. Tra le novità maggiori che introdusse la direttiva, il concetto di “Edifici ad energia quasi zero”, descrizione destinata a tutti gli edifici “ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.”

Una Direttiva indispensabile per la riduzione sostanziale dei consumi energetici di un comparto decisamente troppo poco pulito e che delinea un quadro prescrittivo molto preciso, che spazia dalla definizione dei requisiti minimi per ciascun componente edilizio, fino alla definizione della strumentazione finanziaria.

Il miglioramento delle prestazioni energetiche previsto dalla direttiva abbraccia tutto il patrimonio immobiliare, dagli edifici di nuova costruzione fino agli edifici esistenti o ristrutturati, esprimendosi anche in merito ai sistemi tecnici dell’edilizia(impianti di riscaldamento, sistemi di produzione dell’acqua calda, impianti di condizionamento, ventilazione) ed offrendo la possibilità a tutti gli Stati membri, di uniformare i propri strumenti ottimizzando i consumi.

 

 

La lunga marcia della Direttiva

 

Una delle prime scadenze fissate dalla direttiva è giugno 2011. Entro questa data la Commissione europea avrebbe dovuto tracciare un “quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi  e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi”, uno strumento indispensabile per mantenere una linea comune in tutte le rispettive attuazioni normativa delle diverse nazioni.

A partire da questa stessa data gli Stati membri erano chiamati a predisporre un “elenco di misure e strumenti esistenti o di progetto per promuovere gli obiettivi della stessa direttiva”, anche attraverso l’elaborazione di sistemi finanziari e di incentivazione, indispensabili per il passaggio alla realizzazione di edifici ad energia quasi zero. Ma il tanto atteso quadro metodologico comune non ha mai visto la luce, facendo slittare di conseguenza anche tutti i recepimenti nazionali.

Il 9 luglio 2012 sarà la data limite per adeguare le legislazioni statali alla direttiva europea, “adottando e pubblicando le metodologie di calcolo, i requisiti minimi e le prestazioni energetiche destinate a tutto il comparto edile”; per poi passare, l’anno successivo, alla completa applicazione della Direttiva in tutti i campi.

Dubbi, incertezze, richiami da parte della Commissione e multe, imperversano e il 31 dicembre 2020, data in cui tutti gli edifici dovranno essere ad energia quasi zero, sembra sempre troppo lontano per fare paura.

 

Italia si, Italia no

Il 25 novembre 2010 la Commissione europea aprì una procedura di infrazione a carico dell’Italia per la non completa applicazione della normativa comunitaria riferita al rendimento energetico degli edifici, ancora legata alla Direttiva 2002/91/CE.

Nonostante alcune modifiche normative apportate alla legislazione nazionale italiana (Dlgs 192/2005, Dlgs 311/2006), la Commissione europea non si convinse, richiamando una seconda volta l’Italia il 29 settembre 2011. La contestazione europea si riferiva prima di tutto alla mancanza di una regolamentazione precisa in fatto di certificazione energetica, criticando innanzitutto la procedura italiana che consentiva l’autocertificazione degli immobili in classe G, ed esprimendosi negativamente anche per la mancanza di un regolare controllo sugli impianti tecnici.

Nell’ottobre 2011 ricominciò finalmente l’iter di approvazione della Legge Comunitaria 2011, determinante per ilrecepimento italiano della direttiva europea 2011/31/UE e che subì, nella sua versione precedente (Ddl Comunitaria 2010), una battuta d’arresto venendo bocciata dalla Camera dei Deputati nel giugno 2010.

Una parte delle richieste europee è stata rispetta con l’entrata in vigore, a gennaio di quest’anno, del Dlgs 28/2011 che, tra le altre cose, introduce ufficialmente l’indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari, abolendo quasi completamente, la possibilità di autocertificare il proprio immobile in classe G.

Lo stesso Decreto Salva Italia (DL 201/2011) riporta l’attenzione sull’efficienza energetica degli edifici, con l’odissea delle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione prorogata fino al 31 dicembre 2013, ricordando che la strada da fare è ancora lunga prima di arrivare al completo recepimento della Direttiva europea.

Luglio 2012 sarà una data decisiva, in cui si dovranno tirare le somme di ciò che è stato fatto e cosa no ed eventualmente, pagare le dovute molte per i ritardi nazionali accumulati. Nella complessi meccanismi politici internazionali sarebbe forse bene fermarsi una attimo a riflettere per comprendere che il futuro e la qualità della vita delle persone non può essere facoltativa.

 

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