Rinnovabili

Dlgs RED II in Gazzetta, le novità per gli incentivi alle rinnovabili

Dlgs RED II rinnovabili
Foto di Solarimo da Pixabay

Il testo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 

(Rinnovabili.it) – Arriva finalmente nella Gazzetta Ufficiale il Dlgs RED II, il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2018/2001 sulla “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre, mira ad accelerare gli obiettivi verdi nazionali in coerenza con quanto stabilito a livello UE. Nel complesso il porta con sé importanti novità nella disciplina del settore, toccando tutti temi caldi del momento. Dagli incentivi alle rinnovabili elettriche e al biometano, alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da fer; dall’impiego dei proventi delle aste della CO2 per la copertura degli oneri in bolletta, alle norme per le nuove formule di autoconsumo; dalle semplificazioni burocratiche, alla disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti; dagli obblighi per l’edilizia, alle misure per il teleriscaldamento.

Un testo complesso e particolarmente atteso, che dovrebbe dare una nuova accelerazione alle energie rinnovabili italiane. Riportiamo di seguito le novità sul fronte dell’incentivazione.

Incentivi alle rinnovabili, cosa cambia con il decreto sulla RED II

il Dlgs RED II conferma in parte quanto già emerso nelle bozze. Per i grandi impianti di produzione elettrica verde (≥ 1 MW), l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso. Aste effettuate, come sempre, rispetto a contingenti di potenza che tuttavia potrebbero possono essere differenziati per zone geografiche. Il contributo è calcolato come la differenza tra la tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato dell’energia elettrica. In caso tale differenza dovesse risultare negativa, è prevista la restituzione, anche a conguaglio, dell’importo.

Il decreto prevede per gli impianti ≥ 10 MW l’avvio di una fase sperimentale nella quale: 

Per impianti di piccola taglia (<1MW) l’incentivazione abbandona l’iscrizione ai Registri per essere garantita fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti. Per le tecnologie con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, i contributi verrano assegnati attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio. Per quelle innovative e con costi di generazione maggiormente elevati, l’incentivo è attribuito tramite bandi seguendo anche in questo caso precisi contingenti di potenza. In entrambi i casi, l’incentivazione favorirà l’autoconsumo e l’abbinamento con i sistemi di accumulo.

Per impianti facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo continuerà ad essere possibile accedere a un incentivo diretto. In questo caso la taglia non dovrà superare 1 MW e la tariffa incentivante sarà attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa. 

Per le rinnovabili termiche, il Dlgs RED II amplia l’esistente regime di sostegno (Conto Termico) anche anche ad interventi produttivi di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo. E ammette ai sussidi anche le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo.

Sul fronte biocarburanti, il testo di recepimento delle direttiva energie rinnovabili apre il supporto statale anche al biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale. Sarà incentivato mediante l’erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti successivamente. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di riconversione parziale per la produzione di biometano che accedono agli incentivi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantità e tipologie dei materiali come risultanti dal titolo autorizzativo.

Exit mobile version