Anche il CCS e le bioraffinerie nelle corsia preferenziale nei procedimenti di VIA. Confermata la richiesta di disponibilità della superficie dove realizzare l’impianto per solare e agroenergie
Con 93 voti favorevoli, 59 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato stamane la fiducia al Governo approvando il ddl di conversione del Decreto Legge sulla Tutela Ambientale (anche noto come DL Ambiente).
Il testo proposto dalla 8a Commissione riporta una serie di piccole e grandi modifiche rispetto alla versione governativa, alcune delle quali riguardanti in maniera specifica l’ambito energetico.
Vediamo nel dettaglio gli emendamenti passati.
La prima grande modifica si riscontra negli interventi a carico del Testo Unico Ambiente per quanto concerne i progetti da considerare prioritari ai fini delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale.
Come da versione originale rimane l’obbligo di dare priorità alle iniziative individuate dal MASE di concerto con il MiC e il MIMIT in base ad una serie di criteri:
- affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
- contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale Energia e Clima;
- rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.
Ma si chiarisce meglio la lista di iniziative da considerare prioritarie per le valutazioni ambientali VIA e VAS. In ordine (in grassetto l’aggiunta del Senato):
- i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l’incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;
- le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie;
- i progetti concernenti impianti di idrogeno verde, connessi impianti da fonti rinnovabili;
- i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;
- gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
- i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
Rimane invece inalterata la norma che prevede, per i progetti sopracitati, riservata una quota non superiore ai tre quinti alle trattazioni.
Altra novità: il Dl Tutela Ambientale introduce la possibilità sia per la Commissione tecnica PNRR-PNIEC che per quella di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di avvalersi di 4 unità di personale del Corpo della Guardia di finanza.
E ancora nella fase di presentazione dell’istanza di VIA viene aggiunta alla lista di documenti da trasmettere all’autorità competente anche un’autodichiarazione “relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente”.
Rimanendo in tema di rinnovabili il testo ora prevede che per i progetti di produzione energetica da fotovoltaico, solare termodinamica, biomassa (compresa produzione di biogas e biometano) il proponente del provvedimento di VIA alleghi una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l’impianto; ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.
Il DL Tutela Ambientale mette mano anche al Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 nella parte riguardante le disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale. La novità? Cambia la deadline per il servizio di riempimento di ultima istanza. La vendita del gas naturale acquisito si terrà entro il 31 ottobre 2025 e nei termini e con le modalità stabilite dal MASE. Slitta di conseguenza anche il termine per la restituzione delle risorse, passato ora al 10 dicembre 2027.
Sul fronte delle misure urgenti per la gestione della crisi idrica, viene “rimandato” alla Finanziaria l’emendamento di privatizzazione del servizio idrico, mentre passano nuove indicazioni in materia di economia circolare. il campo d’azione è quello degli obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Nel passaggio in Senato è stato introdotto un nuovo comma sui costi a carico che recita:
“I costi indicati, limitatamente all’assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d’interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi […], sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi […] al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI […], previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d’imballaggio nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l’efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l’obbligo dei sistemi autonomi […] di organizzare la loro attività con riferimento all’intero territorio nazionale”
Spuntano infine nuove disposizioni per il rafforzamento degli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani. Il testo prevede che in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti invii una richiesta di escussione al Ministero dell’economia e delle finanze, affinché entro 180 giorni dal ricevimento della stessa, proceda al pagamento della somma dovuta. Quindi Cdp potrà gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita.
Leggi QUI il testo approvato
leggi anche Testo Unico sulle Rinnovabili, il CdM approva il decreto