(Rinnovabili.it) – La conversione in legge del Decreto Semplificazioni a Palazzo Madama si è conclusa venerdì 4 settembre con il voto di fiducia sul maxi emendamento. 157 sì che hanno permesso al testo di passare in mano alla Camera dei Deputati, dove l’ultimo via libera dovrebbe arrivare in tempi strettissimi. Il passaggio in Senato ha apportato diverse modifiche, in alcuni casi arricchendo il testo di novità, in altri cassando aspettative e speranze.
DL Semplificazioni: cosa cambia per le rinnovabili?
A criticare l’impegno profuso, soprattutto sul fronte energia, è oggi il Coordinamento Free secondo cui il Dl Semplificazioni fa un buco nell’acqua in tema di fer. Il provvedimento, che con molta probabilità non verrà modificato alla Camera a causa del poco tempo rimasto, avrebbe dovuto rimuovere molti degli ostacoli che rallentano lo sviluppo delle rinnovabili italiane. Una mossa quasi obbligata in vista della partenza del Piano Nazionale Energia e clima (PNIEC) a gennaio 2021. E come sottolinea la stessa associazione, alcuni nodi sono stati realmente risolti, a partire dal tema dello spalma-incentivi volontario.
“Ora anche gli impianti che non avevano aderito a quella misura ‘perversa’ potranno partecipare alle aste e registri del DM FER 1 e di altri successivi DM”, spiega Coordinamento Free. “Sono ammessi agli incentivi impianti fotovoltaici da realizzarsi su cave o discariche dismesse a prescindere dalla destinazione d’uso”. Sempre in tema di fotovoltaico, sono state introdotte le semplificazioni richieste per il revamping/repowering, per le installazioni domestiche e per la sostituzione dell’amianto, e individuate procedure autorizzative adeguate per i sistemi di accumulo.
Per la precisazione i sistemi di accumulo elettrochimico sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l’impianto di accumulo elettrochimico comporti l’occupazione di nuove aree rispetto all’impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.
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Cosa manca? Cancellato l’iter autorizzativo semplificato per il ripotenziamento degli impianti eolici, le semplificazioni per la costruzione di nuovi impianti mini-idro e geotermici con ridotto impatto territoriale, e quelle per la conversione del biogas in biometano.
“Il bicchiere – scrive l’associazione – è dunque solo parzialmente pieno, e le semplificazioni mancanti rischiano d’impedire il rispetto di tutti obiettivi assunti in sede comunitaria che, oltre tutto, dovranno essere maggiorati dopo il prossimo innalzamento al 50-55% della riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030″.
Un’ancora alle energie fossili
Tra i passaggi interessanti ai fini della politica energetica, le disposizioni dedicate allo stoccaggio della CO2 e ai canoni annui per la coltivazione di idrocarburi.
Nel dettaglio on l’articolo 60-bis, il Dl Semplificazioni apre le porte a iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio e specifica “Nelle more dell’individuazione delle aree […], eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, […], in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale”.
Con l’articolo 62-ter, invece, introduce una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Il testo stabilisce che “al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l’ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente”.
Misure poco apprezzate dagli ambientalisti che oggi puntano il dito sulle modifiche. “Il Governo si mantiene fedele alla sua linea pro-fossili e peggiora il già di per sé pessimo impianto del DL Semplificazioni – dichiara Francesco Masi, Portavoce del Coordinamento Nazionale No Triv-. Con l’approvazione del maxi emendamento si regalano ogni anno 3 milioni di euro di minori canoni alle compagnie Oil&Gas e si consente loro di avviare progetti di stoccaggio della CO2 – in taluni casi anche senza Valutazione di Impatto Ambientale ed escludendo l’Intesa con le Regioni per i progetti che interessano gli stoccaggi in mare – in giacimenti di idrocarburi esauriti evitando così i costi di ripristino ambientale […] Lo stoccaggio può così avvenire anche in pozzi depleti situati sopra sorgenti sismiche naturali per i quali ad oggi è assente qualsiasi valutazione di rischio”.