(Rinnovabili.it) – Il 7 febbraio la legge di conversione del DL Energia n.181/2023 (anche noto come DL Sicurezza Energetica) è approdata in Gazzetta Ufficiale, portando con sé tutte le novità aggiunte durante il percorso parlamentare. Molte delle modifiche riguardano da vicino le energie rinnovabili, con misure per lo sviluppo delle filiere e sostegni a nuovi impianti. Il prossimo passo? Per il Ministro Gilberto Pichetto, “ora tutte le attenzioni sono rivolte all’attuazione delle norme, che sono in grado di sbloccare ingenti investimenti e di cambiare le prospettive energetiche del nostro Paese”. Ma vediamo nel dettaglio quali articoli del DL Energia 2023 riguardano le fonti rinnovabili italiane.
Aiuti alla decarbonizzazione degli energivori
All’articolo 1 troviamo nuove misure per promuovere l’autoproduzione di energia pulita nei settori energivori. A questo proposito il MASE dovrà definire entro l’8 febbraio 2024, un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità elettrica verde da parte degli energivori. tramite nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di almeno 200 kW di potenza ciascuno, oppure impianti oggetto di repowering che consentano un incremento di almeno a 200 kW. Le aziende avranno anche la possibilità di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia che in futuro sarà prodotta. La copertura di alcuni oneri derivanti da questo meccanismo verrà fornita tramite le bollette italiane. Inoltre la nuova capacità di generazione potrà essere realizzata dalle imprese elettrivore anche attraverso aggregazione; oppure da soggetti terzi con cui le stesse aziende sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile, “per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione”.
L’articolo prevede che, fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica (finalizzate alla realizzazione di impianti FER), gli enti interessati debbano accordare una preferenza ai progetti fotovoltaici o eolici capaci di soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese elettrivore.
La geotermia nel DL Energia 2023
L’articolo 3 del DL Energia 2023 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare elimina una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell’impianto. Inoltre consente la coltivazione delle risorse geotermiche anche in aree termali, a patto che le istanze siano corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, “che dimostri l’assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell’area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo“.
Lo stesso articolo prevede anche le Regioni chiedano ai concessionari uscenti la presentazione di un piano di investimenti pluriennale nei territori. Il piano dovrà essere approvato dall’Ente ai fini della rimodulazione della concessione e le gare di assegnazione dovranno essere indette 2 anni prima della scadenza di quelle in vigore, allineando entrambe al 31 dicembre 2026. Infine si proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere e fine al 31 dicembre 2027 quello per l’entrata in esercizio degli impianti che accedono agli incentivi del D.M. 23/06/2016.
Un fondo per le Regioni
L’articolo 4 istituisce un fondo, da alimentare con i proventi della Aste ETS, finalizzato a incentivare le Regioni ad adottare misure per lo sviluppo sostenibile, accelerando e digitalizzando gli iter autorizzativi. 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, le cui modalità di riparto tra i territori terranno conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza FER installata.
L’articolo 4-bis introduce la possibilità di sottoporre alla procedura di screening di VIA anche gli interventi di modifica degli impianti eolici e solari. L’articolo 4-ter riporta nuove misure per i RAEE fotovoltaici. Nel dettaglio assegna al GSE il compito di monitorare, in le adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, le quantità di pannelli smaltiti, i costi medi di adesione. E raddoppia la trattenuta del GSE.
Scambio sul posto e ritiro dedicato
Lo stesso articolo apre le porte all’agrivoltaico. Come? Agevolando, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi del D.lgs. n. 199/2021 per interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole a parità della superficie di suolo agricolo occupata e incremento della potenza complessiva. E cancellando la norma che consentiva l’accesso ai meccanismi d’asta ai soli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
Viene infine incaricata l’ARERA, su proposta del GSE, di disciplinare le modalità per l’uscita dal servizio di scambio sul posto a partire dal 31 dicembre 2024. Sarà un processo graduale che darà priorità di uscita agli impianti FER più vecchi e con maggiore potenza, così come quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE.
Per il regime dedicato il medesimo articolo prevede che agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall’anno 2024, il GSE eroghi corrispettivi su base semestrale. Tali corrispettivi saranno determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall’ARERA e differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio.
DL Energia 2023: i CdF
L’articolo 4-quinquies, semplifica l’accesso agli incentivi (tramite gli Uffici speciali per la ricostruzione) in caso di piccoli interventi d’efficientamento energetico di produzione di energia termica rinnovabile nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.
L’articolo 4-septies, introduce un meccanismo di sostegno alternativo al regime del D.lgs. n. 199/2021 e, basato sulla stipula di contratti per differenza (CfD) a due vie aggiudicati tramite asta. I contingenti resi disponibili nell’ambito delle procedure competitive saranno differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia e verranno definiti definiti tenendo conto dell’esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile.
Biomassa, biometano ed eolico offshore
L’articolo 5 del DL Energia 2023 dispone che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche quelli a biomasse solide classificati come ibridi termoelettrici. Per tale tipologia, il regime incentivante riguarda solamente la quota di elettricità ottenuta dalla combustione delle biomasse. Lo stesso articolo ammette, che anche i titolari di impianti a biogas da rifiuti organici (riconvertiti) possano partecipare partecipare alle aste del D.M. Biometano 2022 a partire da quest’anno.
L’articolo 8 prevede l’individuazione, in almeno 2 porti del Sud Italia, delle aree demaniali marittime in cui realizzare il futuro polo strategico dell’eolico offshore. Il ministero dell’Ambiente si avvarrà del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nelle attività connesse allo sviluppo delle piattaforme galleggianti.
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