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Il Decreto Siccità è legge, cosa cambia per l’energia

Decreto Siccità energia
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(Rinnovabili.it) – Il Decreto Siccità è diventato legge e ieri, 14 giugno, è entrato ufficialmente in vigore. Il provvedimento che riporta disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica, non lesina alcune misure per il comparto energetico, soprattutto lì dove la questione energia incontra il macro tema dell’acqua. Tre gli interventi aggiunti nel passaggio parlamentare, riguardanti rispettivamente: le centrali termoelettriche, i sistemi di fotovoltaico galleggiante, gli impianti idroelettrici.

Decreto Siccità, nuove deroghe per il termoelettrico

La Legge del  13 giugno 2023, n. 68 prevede, durante un eventuale stato di emergenza idrica e in deroga agli attuali limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici, l’esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale con nuovi limiti. Questi saranno:

Novità per l’idroelettrico

L’iter parlamentare ha aggiunto alcune modifiche anche all’articolo riguardante l’utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico. Il Decreto Siccità prevede che i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche possano svolgere, in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente  individuate dall’operatore  stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione. Il piano dovrà essere presentato all’Autorità di bacino e dovrà individuare:

Il decreto Siccità “semplifica” il fotovoltaico flottante

Il provvedimento dispone ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici su specchi d’acqua di invasi e di bacini idrici (di aree pubbliche  o  demaniali) o a copertura dei canali di irrigazione, che la relativa istanza di concessione sia  pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di 30 giorni. “Qualora, alla scadenza del termine di  cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso  di  istanze  concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio”.

Inoltre “ferme restando le disposizioni tributarie  in  materia  di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti […] di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata […] fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di  impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche”. “Per gli impianti […] di potenza superiore a 10 MW si  applica la procedura di autorizzazione unica”.

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