(Rinnovabili.it) – Il Decreto Siccità è diventato legge e ieri, 14 giugno, è entrato ufficialmente in vigore. Il provvedimento che riporta disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica, non lesina alcune misure per il comparto energetico, soprattutto lì dove la questione energia incontra il macro tema dell’acqua. Tre gli interventi aggiunti nel passaggio parlamentare, riguardanti rispettivamente: le centrali termoelettriche, i sistemi di fotovoltaico galleggiante, gli impianti idroelettrici.
Decreto Siccità, nuove deroghe per il termoelettrico
La Legge del 13 giugno 2023, n. 68 prevede, durante un eventuale stato di emergenza idrica e in deroga agli attuali limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici, l’esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale con nuovi limiti. Questi saranno:
- per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;
- per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;
- per i corsi d’acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;
- per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.
Novità per l’idroelettrico
L’iter parlamentare ha aggiunto alcune modifiche anche all’articolo riguardante l’utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico. Il Decreto Siccità prevede che i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche possano svolgere, in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall’operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione. Il piano dovrà essere presentato all’Autorità di bacino e dovrà individuare:
- la superficie interessata dalle operazioni;
- il periodo o i periodi dell’anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.
Il decreto Siccità “semplifica” il fotovoltaico flottante
Il provvedimento dispone ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici su specchi d’acqua di invasi e di bacini idrici (di aree pubbliche o demaniali) o a copertura dei canali di irrigazione, che la relativa istanza di concessione sia pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di 30 giorni. “Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio”.
Inoltre “ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti […] di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata […] fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche”. “Per gli impianti […] di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica”.