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Decreto Semplificazioni PNRR, le novità per le rinnovabili

Decreto Semplificazioni pnrr
Foto di Boke9a da Pixabay

La prima bozza del Decreto Semplificazioni PNRR

(Rinnovabili.it) – È tempo di nuove facilitazioni e tagli alla burocrazia nazionale per accelerare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di quello per gli investimenti complementari. Per questo il Governo sta lavorando ad un nuovo provvedimento – il decreto Semplificazioni PNRR – il cui schema potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già la prossima settimana. In queste ore alcune testate di settore hanno pubblicato anticipatamente la bozza, un documento per ora di 34 pagine che interviene su più fronti anche in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica.

Nel dettaglio l’articolo 23 del testo – che potrebbe subire profondi cambiamenti prima di essere approvato – riporta alcune disposizioni urgenti per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. A cominciare dall’accorpamento nel rilascio dell’autorizzazione unica del provvedimento di valutazione di Impatto ambientale (VIA), estendendo però il termine massimo  per la conclusione del procedimento a 150 giorni. Si passa invece dai 30 ai 15 giorni per l’adozione del provvedimento della VIA per i progetti di competenza statale.

E ancora: fino al 31 dicembre 2023, enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi per il PNRR, potranno affidare in concessione le proprie aree o infrastrutture per la realizzazione da parte delle comunità energetiche di impianti volti a soddisfare i consumi delle stesse, in deroga alla norma sulla verifica di assoggettabilità a VAS. Per farlo dovranno pubblicare avvisi ad hoc indicanti luoghi, durata della concessione e importo del canone richiesto.

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Aree idonee, agrivoltaico ed eolico offshore

La bozza del Decreto Semplificazioni PNRR interviene anche sulle norme riguardanti l’identificazione delle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili. Come? Riducendo la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela da sette a 3 chilometri per le turbine eoliche. E stabilendo che, in mancata adozione da parte delle Regioni della legge sulle aree idonee, l’idoneità venga riconosciuta automaticamente a tutte quelle zone in cui sono già installati impianti “della stessa fonte” e tutte quelle individuate dal decreto di recepimento della RED II.

Focalizzando l’attenzione solo sul fotovoltaico lo schema introduce alcune novità “temporanee”. Come ad esempio la richiesta della sola procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l’esercizio di impianti solari fino a 50 MW (opere di connessione comprese). A condizione, però, che l’energia prodotta sia ceduta al GSE per almeno 15 anni. La misura rimarrebbe in vigore fino a 31 dicembre 2025.

Per gli impianti agrivoltaici, il decreto Semplificazioni PNRR prevede che, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, siano considerati “manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili”, solo se: i pannelli sono installati ad almeno 2 m sopra il solo coltivato; l’opera non possieda fondamenta in cemento o difficilmente da rimuovere. Ovviamente deve anche essere presente una reale integrazione con l’attività agricola, ad esempio fornendo ombra alle colture.

Il testo introdurrebbe anche la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione degli impianti di accumulo combinati con impianti di  produzione di energia elettrica alimentati da FER, qualora questi ultimi siano già in esercizio oppure siano già autorizzati. Infine per la costruzione e messa in servizio degli impianti rinnovabili off-shore e relativi sistemi di energy storage, lo schema prevede una autorizzazione semplificata che integra la VIA.

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