Decreto PNRR 3, uno sguardo al capitolo energia
(Rinnovabili.it) – Approdato ieri in Consiglio dei Ministri il Decreto PNRR 3, il nuovo D.L. contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quello degli investimenti complementari al PNRR assieme a misure per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Un provvedimento corposo che interviene in maniera decisa sul sistema della governance del PNRR e che, nel contempo, cerca di accelerare e semplificare gli interventi nei vari settori del piano.
“È stato fatto un buon lavoro”, ha commentato in conferenza stampa il Vice Presidente e Ministro degli affari esteri Antonio Tajani. “Intervenendo con il decreto il governo ha migliorato la situazione per rendere più efficace l’azione della struttura che deve mettere in campo progetto e utilizzare i fondi europei. Non vogliamo che neppure un euro vada perduto. C’era da migliorare una situazione organizzativa e da lavorare sulla macchina burocratica“.
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DL PNRR ter, la revisione del sistema della governance
Una delle principali novità disciplinate dal nuovo decreto PNRR 3 è l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio di nuova Struttura di missione per il Piano di Ripresa – articolata in quattro direzioni generali – che eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale e di verifica dell’attuazione. Tra i compiti avrà anche quello di sovrintendere allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento del PNRR.
Il provvedimento rafforza inoltre i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR. Nel dettaglio si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore; e si prevede che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi provvedendo all’esecuzione dei progetti del Piano e assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti.
Accelerazione e semplificazione, le novità per le rinnovabili
Corposo il capitolo delle semplificazioni, come ha spiegato anche il ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto. “La parte centrale del decreto si sviluppa su una serie di interventi che hanno visto un coordinamento con tutti i ministeri per immaginare norme settoriali che possano essere in grado di accelerare le procedure, di semplificare e accompagnare un processo che in questa fase sarà più complesso”. Tra le tante facilitazioni e tagli burocratici ricordiamo velocemente quelle inerenti il comparto delle rinnovabili e delle infrastrutture.
Il decreto legge PNRR ter interviene in materia di VIA prevedendo che, “nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale” previsti dal Piano di Ripresa e da quello degli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell’opera possa proporre al MASE di disporre l’esenzione dalle disposizioni delle Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).
Aree idonee
In materia di identificazione delle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili, il nuovo decreto riduce la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela da 7 a 3 chilometri per le turbine eoliche e da 1 chilometro a 500 metri per gli impianti fotovoltaici. E stabilisce che, in mancata adozione da parte delle Regioni della legge sulle aree idonee, l’idoneità venga riconosciuta automaticamente a tutte quelle zone in cui sono già installati impianti “della stessa fonte” e tutte quelle individuate dal decreto di recepimento della RED II. Inoltre, prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.
Rimanendo in tema di impianti rinnovabili, il DL etichetta come “liberamente installabili” gli impianti fotovoltaici realizzati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, in discariche o in cave esaurite. A patto che tali zone non siano sottoposte a vincolo paesaggistico. In caso contrario l’installazione dell’impianto dovrà obbligatoriamente esser preceduta da una segnalazione alla soprintendenza.
Autorizzazione unica
Il Decreto PNRR 3 modifica in parte anche l’articolo 12 del Dl 29 dicembre 2003, n. 387, riguardante la “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”. Nello specifico prevede per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio, che l’autorizzazione sia rilasciata dal MASE nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico. E che più in generale che il Ministero della cultura non prenda più parte al procedimento unico in caso di progetti rinnovabili localizzati nelle aree contigue ai beni sottoposti a tutela, qualora non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Infine il testo accorpa nel rilascio dell’autorizzazione unica il provvedimento di VIA, estendendo però il termine massimo per la conclusione del procedimento a 150 giorni.
Procedura semplificata
Novità anche in materia di installazione di piccoli impianti rinnovabili soggetti a procedura semplificata anche considera tra gli interventi di edilizia libera e di manutenzione ordinaria anche gli impianti eolici fino 20 kW e con altezza superiore a 10 metri, “se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B” e se “posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000”, i pannelli solari integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, e agli “impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000”.
Agrivoltaico
Sul fronte agrivoltaico, il provvedimento considera manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, solo i pannelli solari posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondamenta in cemento o difficilmente amovibili, e le cui modalità realizzative prevedano una effettiva integrazione con le attività agricole (es. alimentando sistemi di irrigazione parcellizzata e fornendo ombra).
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