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Decreto PNRR 3, gli emendamenti approvati per le rinnovabili

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Le novità in materia di impianti rinnovabili nel Decreto PNRR 3

(Rinnovabili.it) – Ancora un giorno e l’Assemblea del Senato si ritroverà in aula a discutere del ddl di conversione del Decreto PNRR 3. Il testo, che ha recepito una serie di emendamenti approvati in Commissione Bilancio, riporta alcune novità per gli impianti rinnovabili nazionali. E sebbene l’obiettivo principale del provvedimento sia la semplificazione, non tutte le modifiche passate sembrano remare in quella direzione.

Ma vediamo in dettaglio alcuni degli emendamenti approvati in materia di green energy.

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Dove la VIA non servirà più

La prima grande modifica è quella che recepisce il regolamento comunitario 2022/2577 e che prevede l’eliminazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) per specifici progetti (e relative linee di connessione) quando ricadenti nelle aree idonee e contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS).

I progetti identificati sono:

  1. impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi dei sistemi di accumulo; 
  2. impianti d’accumulo elettrico;
  3. progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW;
  4. interventi di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW;
  5. progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadono nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo.

Tra Autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata

Tra le modifiche apportate anche quella riguardante l’identificazione delle zone idonee. L’emendamento approvato in Senato considera tra queste aree anche i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, “per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%”. Tale limite percentuale non si applica agli impianti fotovoltaici.

Passi indietro invece in materia di procedura abilitativa semplificata. Un emendamento ha eliminato tale facilitazione per gli impianti fotovoltaici fino a 20 MW realizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave, lotti o porzioni di cave. Novità anche sul fronte dell’Autorizzazione unica: il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è portato a novanta giorni nel caso dei progetti che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali.

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Biogas e rinnovabili termiche

Le modifiche approvate in Commissione Bilancio hanno anche messo mano alla potenza dei progetti fotovoltaici assoggettati alla VIA di competenza statale, portando il valore dagli attuali 10 MW a oltre 20 MW. In materia di incentivi per biogas e produzione di biometano, gli emendamenti al Decreto PNRR 3 prevedono di includere anche la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse. Un passaggio anche per il nuovo Conto Termico. Il testo approvato prevede a decorrere dall’anno 2023 un impegno massimo di spesa annua cumulata di 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte delle amministrazioni pubbliche e di 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti privati.

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