Il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 è stato pubblicato in Gazzetta
(Rinnovabili.it) – Mentre i prezzi dell’energia elettrica segnano un’altra grande flessione – meno 55% per il cliente in tutela da aprile a giugno -, in Gazzetta Ufficiale approda il Decreto Bollette 2023 (Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34). Il provvedimento riporta nuove misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese in ambito energetico. Al tempo stesso riserva alcuni articoli anche alla materia sanitaria e fiscale, per fronteggiare da un lato la carenza di personale medico e dall’altro per gestire con efficienza tutte le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2023.
Lato energia l’obiettivo è mettere in campo interventi finalizzati a contenere rincari nei prezzi elettrici e del gas naturale, seguendo sommariamente la linea d’azione già intrapresa nel 2022. Famiglie e imprese sono i beneficiari ma a differenza degli altri decreti contro il caro bollette, stavolta il Governo non si è limitato a prorogare vecchie misure.
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Decreto Bollette 2023, cosa prevede?
Il Decreto Bollette 2023 prevede diverse misure a supporto dei cittadini, dei clienti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, e delle imprese, energivore e non. Il testo introduce alcune significative novità. Si va dal contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati all’alleggerimento della tassazione per il settore delle agroenergie italiano.
Inoltre riporta alcune disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico. Il DL specifica infatti che ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. A patto ovviamente che tale incentivo sia cumulabile. condizione che tale contributo sia cumulabile. “In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo”, si legge nel testo.
Bonus sociale 2023, chi ne ha diritto?
Per il secondo trimestre 2023 rimane rilevante il supporto fornito dai bonus sociali energia alle famiglie vulnerabili, per i quali sono stati stanziati ben 400 milioni di euro. Chi ne ha diritto? Le agevolazioni verranno erogate direttamente in bolletta a chiunque abbia un ISEE valido nel corso del 2023, entro la soglia di 15.000 euro. O 30.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni tariffarie per luce e gas saranno rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel limite di 5 milioni di euro.
Bonus Riscaldamento 2023, come funziona
Una delle grandi novità introdotte dal Decreto Legge Bollette riguarda la possibilità di usufruire di un nuovo bonus termico o bonus riscaldamento. Si tratta di un contributo erogato in quota fissa ma differenziato in base alle zone climatiche di cui potranno avvalersi i clienti domestici in caso di nuovi rincari nel prezzo del gas. Nel dettaglio, il bonus termico si applicherà dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro il MWh. “La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre”, spiega il DL. Per questo intervento il governo ha stanziato 1.000 milioni di euro ma per saperne di più sui criteri di assegnazione bisognerà aspettare il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con quello dell’Economia.
Decreto Bollette 2023, gli interventi sulla fornitura di gas
Prorogata alla fine di giugno la riduzione dell’IVA al 5% anziché al 10% per la fornitura di metano usato in ambito civile e industriale, per i servizi di teleriscaldamento e per i cosiddetti “contratti di servizio energia“. Di cosa si tratta? Di contratti per la fornitura di un servizio energetico completo ad utenti finali, quali condomini o PMI, che non prevede l’acquisto del combustibile o dell’impianto.
Il decreto Bollette 2023 interviene anche sugli oneri generali di sistema per il settore del gas prolungandone l’annullamento per tutto il secondo trimestre dell’anno. Le aliquote negative della componente tariffaria UG2C – applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 m3/anno – sono invece confermate solo per il mese di aprile 2023 e in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente.
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Le misure salva bollette per le imprese
Il decreto bollette 2023 prevede di estendere fino al 30 giugno 2023, il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. A patto che abbiano subito un incremento del 30% nella spesa energetica rispetto al 2019.
ELETTRICITÀ – Per i grandi consumatori di energia elettrica, il credito è riconosciuto in una percentuale del 20% sulle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata. “In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica”. Per le piccole imprese il credito è riconosciuto in percentuale del 10% ma solo sull’energia elettrica acquistata.
GAS – Per le imprese grandi consumatrici di gas, il credito d’imposta è riconosciuto in misura al 20% sull’acquisto di gas anche per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Stessa aliquota anche per le piccole imprese.
DL Bollette: la tassazione delle agroenergie
Il decreto prevede che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i 2.400.000 kWh/anno, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta (con esclusione della quota incentivo) sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’ARERA, e il valore di 120 euro/MWh.