La bozza del Decreto Aree Idonee Rinnovabili
(Rinnovabili.it) – Con l’arrivo della bozza del Decreto Aree Idonee Rinnovabili nelle mani dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni italiani, hanno iniziato a circolare in rete le prime indiscrezioni sul testo. Lo schema, su cui ricordiamo pesa oggi un ritardo di oltre un anno, è particolarmente atteso dal mondo delle green energy e dei decisori locali. Nelle sue pagine sono infatti contenute le nuove quote di Burden Sharing, ossia le ripartizioni regionali dell’obiettivo FER nazionale al 2030. Le 19 Regioni e le due Province autonome di Trento e Bolzano dovranno infatti spartirsi gli 80 GW di nuova capacità rinnovabile attesa per la fine del decennio.
Ma cosa ancor più fondamentale, il Decreto Ministeriale Aree Idonee per le rinnovabili dovrà aiutare a velocizzare e semplificare la realizzazione dei grandi impianti fotovoltaici ed eolici in Italia. In che modo? Definendo per l’appunto cosa rende una particolare zona “idonea” all’installazione di FER attraverso procedure abilitative semplificate e cosa, invece, la qualifica come “non idonea”.
La ripartizione regionale degli 80 GW di rinnovabili
Stando alla bozza del Decreto Aree Idonee Rinnovabili, ad ogni territorio è stata assegnata una potenza minima da raggiungere ogni anno dal 2023 al 2030. Nel conteggio annuale rientrano tutti i nuovi impianti a terra entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2022, più la potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento o ricostruzione integrale, conteggiata sempre dalla stessa data. Per i nuovi impianti rinnovabili offshore “le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma” si tiene conto invece solo del 40% della potenza nominale delle installazioni.
Nella ripartizione del target, la Sicilia è la Regione con il sotto obiettivo maggiore: al 2030 dovrà installare 10,3 GW di rinnovabili. Segue la Lombardia con 8,6 GW, la Puglia con 7,2 GW, l’Emilia Romagna la Sardegna con circa 6,2 GW a testa. Ovviamente ai fini del raggiungimento dei target possono essere impiegati anche accordi per il trasferimento statistico.
Criteri per l’individuazione delle aree idonee FER
La schema del DM stabilisce principi e criteri omogenei per l’individuazione delle zone dove semplificare l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo contesto introduce una precisa classificazione: superfici e aree idonee; superfici e aree non idonee; e aree soggette alla disciplina ordinaria. L’attuale bozza del Decreto Aree Idonee Rinnovabili annovera tra le superfici e aree idonee:
- siti dove risultano già installati impianti rinnovabili che sfruttano la stessa fonte e i cui lavori di riqualifica, ristrutturazione, potenziamento, ecc, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20% (fotovoltaico escluso);
- aree oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V;
- cave e miniere abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o porzioni delle stesse non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- siti e gli impianti del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali, così come quelli delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
- aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e che non ricadono nella fascia di rispetto (3 km dal perimetro dei beni sottoposti, 500 metri per gli impianti fotovoltaici);
- esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e quelli di produzione di biometano, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi SIN, cave e miniere; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e le quelle classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, così come quelli utilizzati dal Ministero dell’Interno, da quello della Giustizia (e uffici giudiziari), e da quello dell’Economia e delle Finanze;
- le superfici degli edifici, delle strutture e dei manufatti su cui vengono realizzati impianti fotovoltaici rientranti nel regime di manutenzione ordinaria.
Decreto Aree Idonee FER, cosa dovranno fare le Regioni
Alle amministrazione va il compito di individuare le proprie superfici e le aree idonee all’installazione tramite legge regionale da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DM. I requisiti per la classificazione delle stesse possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto. Rispettando sempre i princìpi della “minimizzazione degli impatti”. E individuando specifici criteri per zone quali le superfici occupate dai bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali o le aree non classificate, sottoposte ad attività abusive. Nel processo di individuazione delle aree le amministrazioni possono possono avvalersi della piattaforma digitale, integrata dai dati sull’uso del suolo agricolo desumibili dal SIAN.
Per gli impianti eolici sarà necessario valutare le aree con adeguata ventosità attraverso mappe del vento e introdurre fasce di rispetto di norma fino a 7 km, “purché le aree idonee complessivamente individuate sul territorio regionale o provinciale abbiano una superficie pari almeno all’80% di quella individuabile applicando i limiti di 3 chilometri“. O comunque “pari almeno all’80% di quella individuabile considerando i criteri specifici di ventosità”.