Il Senato ha approvato il Ddl Concorrenza il 2 agosto con 161 sì, 21 no e 2 astenuti
(Rinnovabili.it) – Restano la regionalizzazione delle concessioni idroelettriche e la delega al governo per il riordino della normativa Fer. Con 161 sì, 21 no e 2 astenuti, ieri il Senato ha approvato in terza lettura e senza ulteriori modifiche il testo del Ddl Concorrenza trasmesso a fine luglio dalla Camera. Sul fronte energia e ambiente, il Ddl n. 2469-B “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” non è cambiato rispetto all’ultima versione.
Cosa prevede il Ddl Concorrenza per le concessioni idroelettriche
Il Ddl Concorrenza stabilisce che siano le regioni e non lo Stato a fissare i criteri delle gare di assegnazione. Resta quindi la regionalizzazione delle procedure per il rinnovo delle concessioni delle centrali idroelettriche, che partiranno dal 31 dicembre 2023. Riguardo gli impianti con concessione in scadenza entro fine 2024, le regioni possono accordare una proroga (al massimo fino a settembre 2025) ai concessionari in attesa di completare le nuove procedure di assegnazione. I concessionari uscenti, inoltre, potranno ottenere un indennizzo sugli investimenti per la parte non ammortizzata.
Il governo aveva originariamente previsto in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica l’introduzione di gare entro il 2022, termine oltre il quale il ministero delle Infrastrutture avrebbe promosso l’esercizio dei poteri sostituivi e senza privilegi per il sistema del project financing. Resta la possibilità, per il MIMS, di esercitare poteri sostitutivi e indire le nove gare di assegnazione se le regioni risultano inadempienti.
Le novità per la normativa Fer nella Legge sulla Concorrenza
L’altra misura chiave del Ddl Concorrenza è la delega al governo per il riordino della normativa Fer. L’articolo 26 della Legge sulla Concorrenza, nella versione ormai definitiva licenziata il 26 luglio dalla Camera, dispone che la delega debba essere esercitata entro un anno, anche con più provvedimenti integrativi e correttivi che si aggiungano in seguito. Riguarda essenzialmente una razionalizzazione del quadro normativo esistente per semplificare le procedure di autorizzazione per nuovi impianti rinnovabili.
Al comma 4 si legge:
“Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell’adeguamento della normativa vigente al diritto dell’Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese”.
Il comma 5 fissa i criteri per gli interventi di semplificazione:
“I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;
c) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;
f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell’Unione europea.”
Il comma 13 dispone che entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Ddl Concorrenza il governo modifichi o integri il regolamento sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31), “al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell’ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.”