![Correttivi al TU Rinnovabili, il MASE monitora le segnalazioni](https://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2025/02/correttivi-tu-rinnovabili-1.jpg)
Ci sono ancora troppi nodi nella disciplina nazionale sulle procedure amministrative per gli impianti rinnovabili. Il Testo Unico FER (decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024) con cui il Governo ha riordinato e semplificato le norme sul permitting non è esente, infatti, da criticità, ma al tempo stesso lascia spazio ad ulteriori miglioramenti. Da norma, infatti, l’esecutivo ha un anno di tempo per porre correttivi al TU Rinnovabili. Tuttavia attendere un anno, come fa notare il deputato Andrea Barabotti (Lega) in un’interrogazione a risposta immediata alla Camera, “potrebbe comportare un significativo rallentamento degli investimenti”.
In realtà la questione sottoposta da Barabotti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica riguarda un aspetto in particolare: le disposizioni sull’eolico in caso di interventi su impianti esistenti.
La rinnovata disciplina prevede in caso di repowering o revamping degli impianti eolici, l’applicazione del regime di Attività libera o la Procedura Abilitativa Semplificata. Qual è il discrimine? L’incremento o meno dell’area occupata.
Nel dettaglio rientrano nel regime di Attività libera tutte le modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella:
- sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20%;
- consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;
- comportano una riduzione minima del numero delle turbine eoliche rispetto a quelle esistenti, abilitate o autorizzate e sono realizzate nello stesso sito dell’impianto esistente
Sono invece soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in modifiche, inclusi potenziamento, rifacimento, riattivazione o ricostruzione integrale di impianti esistenti – abilitati o autorizzati – a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20%.
Il problema, secondo l’interrogante, arriverebbe nel caso in cui l’intervento comporti un incremento della potenza complessiva oltre le soglie previste. A quel punto l’autorizzazione del progetto è, infatti, legata alle valutazioni ambientali ordinarie disciplinate dal decreto legislativo n.152 del 2006 (VIA-VAS).
Per Barabotti le attuali disposizioni rischiano di disincentivare lo sviluppo di progetti di modifica, ripotenziamento o rifacimento.
Il Governo porrà corretti al TU Rinnovabili in tal senso? È presto per dirlo.
Rispondendo all’Interrogazione parlamentare il Sottosegretario di Stato al MASE, Claudio Barbaro, ha tenuto a precisare che nel caso in questione il TU “non sembra comportare un arretramento sul piano della semplificazione”.
“In ogni caso – ha commentato Barbaro – considerata la rilevanza di progetti del tipo di quelli citati dall’onorevole interrogante, anche in quanto destinati a incidere su impianti esistenti senza ulteriore consumo di suolo, si rappresenta che il Ministero sta attentamente monitorando le segnalazioni relative alla problematica sollevata, nel contesto di una più ampia attività di verifica dell’impatto del Testo unico. Tale attività di verifica è propedeutica all’adozione di tutti gli interventi necessari al fine di evitare blocchi – certamente non auspicati – nella realizzazione di interventi su impianti esistenti e, più generale, nel percorso verso la diffusione delle energie da fonte rinnovabile”.