Rinnovabili

Le compensazioni territoriali quali strumento di valorizzazione locale degli impianti FER

Incentivi alle rinnovabili elettrich
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di Francesco Corvace

Come è noto, le misure di compensazione sono argomento dibattuto oltre che in chiave normativa, anche più in generale nel complesso dialogo tra proponenti ed autorità competenti nell’iter autorizzativo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), specie di grossa taglia.

La Corte costituzionale, con decisione n. 383/2005, ha ritenuto illegittima l’esclusione da misure compensative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dettando al contempo una specifica interpretazione dell’art. 1, c. 4 della L. 239/2994, in base alla quale possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, limitatamente ai casi in cui ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, co. 4, lett. f) , ad esempio  “concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale”.

L’avveramento delle circostanze che ne determinano la cogenza  va letta unitamente e sistemicamente con l’art. 1, co. 4, lett. f), l. n. 239/2004, a tenore del quale lo Stato e le Regioni garantiscono “l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

Non va compressa infatti, nel principio della potestà concorrente regionale in materia energetica, la capacità di apprezzamento a scala regionale dell’impatto che tali opere possono avere sul territorio. 

Tale enunciato trova conferma anche nelle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con DM 10 settembre 2010, segnatamente nei punti 1.1 e 13.4, secondo cui, per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, mentre l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, in favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sugli stessi temi, etc.

È quindi escluso ogni automatismo, che prescinda da qualsivoglia considerazione sulle caratteristiche e dimensioni del progetto e dal suo impatto sull’ambiente, anzi, deve essere proprio la considerazione di queste ultime ad orientare dette misure affinché siano “concrete e realistiche”, a cui potremmo aggiungere “proporzionate ed adeguate”.

Le misure di compensazione sono materia assolutamente distinguibile dalle misure di mitigazione degli impatti ambientali, con quest’ultime sottoposte alla disciplina della VIA nel contenimento degli effetti indesiderabili e della loro percezione nonché impiegabili, eventualmente, per gestire fenomeni del tipo NIMBY presso la popolazione interessata.

Tuttavia non è infrequente, in ambito di tale disciplina, la presenza di formulazioni e definizioni che le integrino, es. l’allegato VII alla Parte II del Codice dell’Ambiente (Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale  di  cui  all’articolo 22), ai punti 7 e 8 dell’elenco, come peraltro l’allegato che lo precede e che riguarda i contenuti del Rapporto ambientale in ambito di Valutazione Ambientale Strategica.

La direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva VIA del 2011, all’Allegato IV, include anche l’ulteriore disposizione per le misure di monitoraggio e una descrizione che spiega la misura in cui effetti significativi negativi sull’ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati, specificandone l’applicazione sia alla fase di realizzazione che di esercizio dell’opera oggetto di valutazione.

Da questo punto di vista, le migliori tecniche disponibili (MTD o BAT) possono fornire un punto di partenza molto affidabile per i proponenti, per identificare approcci e tecnologie di gestione del rischio che possono, a loro volta, essere suggeriti come misure di mitigazione in uno Studio di Impatto Ambientale. 

Le compensazioni in senso stretto però, a differenza delle misure di mitigazione, possono operare in contesto differente da quello in cui l’impianto si inserisce. Le compensazioni per le FER, in particolare, possono operare al netto delle misure di mitigazione obbligatorie, ma lo loro ampiezza e consistenza può opportunamente considerare lo sforzo già profuso per le prime.

La sede più appropriata per definirle e gestirle è la Conferenza di Servizi, meglio se in un procedimento integrato in cui diventa più interoperabile l’apporto che ad esse possono congiuntamente fornire sia l’autorità competente all’espressione della VIA, sia quella competente per il rilascio del titolo di Autorizzazione Unica che generalmente opera a valle, avendo appreso ormai, per pratica di questi ultimi anni, che i due iter si affiancano ma raramente si coniugano, se non a livello regionale per i PAUR ex art.27 bis del Codice dell’Ambiente (vedasi tabella sottostante).

Affinché non appaiano un fardello ingiustificato e “posticcio” a carico del proponente, è opportuno però che tali misure facciano parte di una progettazione integrata e condivisa già a monte tra autorità competenti e progettista, negli spazi consentiti dalla norma, di modo che la sede di valutazione del progetto, così integrato, possa quanto più convergere e non dare spazio a duplicazioni o eccessive retroazioni nell’iter autorizzativo che siano a detrimento dell’economia procedimentale, salvo che non derivino dalle conseguenze di un monitoraggio post-operam ad esito sfavorevole.


misure di mitigazionemisure di compensazione
nella Valutazione di Impatto AmbientaleMisure previste per “evitare, prevenire o ridurre” eventuali effetti negativi significativi sull’ambienteMisure previste per “compensare” eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente
nell’Autorizzazione Unica ex D Lgs 387/2003si rimanda alla VIA, salvo non provengano da altri enti competenti o preposti a tutela del territorio non già intervenuti o convocati nella CdS per la VIA e che intervengano- avendone titolo- in fase AUmisure a carattere non meramente patrimoniale, in favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, etc.
nei Provvedimenti Unici ex art. 27 TUA (competenza statale)come per la VIA, salvo coordinamento con AU regionale al momento mancante. Possono ricomprendere prescrizioni e specifiche richieste di altre autorità competenti per titoli ambientali settoriali eventualmente richiesti dal proponente in fase di istanza ex art.27.
nei PAUR ex art 27 bis TUA (competenza regionale o sub-regionale delegata)ricomprendono sia le specifiche per la VIA sia per le AU poiché coordinate e gestite in modo integrato in sede conferenziale

La Regione Puglia ha promulgato la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28,  “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, approvata a ottobre scorso dal Consiglio regionale.

Il provvedimento punta a favorire la transizione energetica verso le fonti rinnovabili e garantire maggiori benefici economici e sociali ai cittadini e quindi prevede “misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici”.

Un’opportunità interessante nell’applicazione di tali misure è legata al possibile contrasto alla crisi energetica qualora i proponenti di FER di grossa taglia mettano a disposizione risorse impiantistiche e attività a favore del contesto territoriale locale di riferimento, es. di interfaccia rispetto alla fornitura di servizi energetici demand side o ancillari, ovvero scalabili verso il basso (integrazione reddito energetico, formazione di comunità energetiche, distribuzione locale dell’esubero di produzione), a mo’ di soggetti aggregatori, purché senza ulteriori profitti allorquando tale funzione assolve alla misura della compensazione territoriale.

L’avveramento di funzioni di tal guisa, attraverso il potenziamento dei servizi proponibili da piccole realtà municipali, incise negativamente da frange di territorio improduttivo o di brownfield (spesso coincidenti con le aree idonee per le installazioni FER, determinando possibili sinergie in tal senso), con possibili risvolti positivi anche occupazionali, può con ogni probabilità migliorare la percezione  di tali impianti, di per sé utility scale, in termini di adeguato inserimento nel tessuto socio-economico di riferimento e di generale accettazione dal basso da parte del territorio che li ospita.

Riferimenti:

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