Rinnovabili

Non chiamateli rifiuti!

Combustibili solidi secondari, quando cessano di essere rifiuti(Rinnovabili.it) – Il 29 marzo 2013 entreranno in vigore le norme contenute nel DM n. 22 del 14 febbraio 2013, composto da 17 articoli e quattro allegati tecnici, che detta le condizioni alle quali alcune tipologie di combustibile solido secondario (CSS) come definito dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs. 152/2006 cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta “end of waste” ex direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti).

Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, in particolare senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. Verrà  applicato alla produzione del CSS-Combustibile come definito dall’art. 3 comma 1 lettera a) e all’utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti dall’art. 3 comma 1 lettera b) e c) (“cementificio” e centrale termoelettrica) rispettivamente ai fini della  produzione di energia elettrica o termica.

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 ter del dlgs. 152/2006 un sottolotto di combustibile solido secondario cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del regolamento, qualora dovesse venire meno la conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’allegato 1, tabella 1 comporta per il detentore l’obbligo di gestire il sottolotto come un rifiuto ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Il CSS-combustibile è prodotto solo in impianti autorizzati in procedura ordinaria, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI En 15358 o in alternativa viene richiesta l’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali purché non pericolosi. Possono essere utilizzati anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi.

La produzione avviene secondo processi e tecniche di produzione elencate nel successivo allegato 3, e tutte le fasi di produzione sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del d.Lgs.152/2006.

 

Il nucleo centrale del regolamento è contenuto nell’art. 8 che dispone sulle dichiarazioni di conformità e delle verifiche che il produttore deve effettuare.

L’art. 9 tratta sistemi di gestione per la qualità del processo di produzione del CSS-combustibile, tramite procedimenti documentati che il produttore deve adottare finalizzato al monitoraggio e controllo. Il titolo III detta le disposizioni concernenti il deposito e la movimentazione del CSS-combustibile presso il produttore all’impianto di utilizzo e presso l’utilizzatore per evitare spandimenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo, evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive, prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

 

Vengono definite nel titolo IV  le condizioni di utilizzo del CSS-combustibile negli impianti di cui all’art. 3 comma 1 lettere b) e c)ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. Facendo poi salve le disposizioni più restrittive contenute nella rispettiva autorizzazione integrata ambientale, per garantire un elevato grado di tutela ambientale e della salute umana l’utilizzo del CSS-combustibile negli impianti di cui all’art. 3 comma 1, lettere b) e c) è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del d.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (decreto di recepimento della direttiva sull’incenerimento dei rifiuti 2000/76/CE)

Il titolo V contiene le disposizioni finali e fissa le norme da seguire circa la comunicazione annuale che entro il 30 aprile di ogni anno il produttore deve trasmettere, istituisce il Comitato di vigilanza e controllo istituito presso il MATTM composto da 9 membri (due dal MATTM, uno dal MISE, 4 dalle imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione e di utilizzatori del CSS-combustibile, uno delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, uno del Comitato termotecnico italiano), successivamente le disposizioni transitorie, finali e del riconoscimento reciproco.

 

I quattro allegati tecnici riguardano:

1) tipologie di CSS-combustibile

2) rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-combustibile (es. rifiuti contrassegnati dal codice 99)

3) processi e tecniche di produzione del CSS-combustibile

4) dichiarazione di conformità

 

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