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Caro energia e aiuti di stato, la Commissione proroga di 6 mesi

Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione rimarrà in vigore fino a giugno 2024 ma solo per due sezioni della disciplina

Caro energia aiuti di stato
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Nuovo calendario per la graduale abolizione di alcuni strumenti del quadro temporaneo

(Rinnovabili.it) – Il quadro temporaneo in materia di crisi degli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, ha consentito ai Paesi UE di sfruttare una certa flessibilità normativa per sostenere l’economia nel difficile contesto della guerra russa contro l’Ucraina. Oggi, a quasi 20 mesi di distanza, è arrivato il momento di togliere la stampella. Il 31 dicembre 2023 le modifiche provvisorie al regime degli aiuti di Stato verranno meno. Con solo due eccezioni. Ieri, infatti, la Commissione europea ha annunciato la proroga di sei mesi per due sezioni del quadro temporaneo. Una decisione che tiene conto del parere degli Stati membri e che riguarda la concessione di aiuti di importo limitato e quelli destinati a contrastare il caro energia

È lo stesso esecutivo Ue ha spiegato la misura. “Mentre la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina continua, l’economia comunitaria si sta mostrando resiliente di fronte agli shock subiti. La situazione sui mercati energetici, in particolare sui prezzi del gas e sui prezzi medi dell’elettricità, sembra essersi stabilizzata. Sebbene nel complesso i rischi di una carenza di approvvigionamento energetico siano diminuiti […] le previsioni economiche per l’autunno 2023 indicano che la guerra in corso tra Russia e Ucraina e le più ampie tensioni geopolitiche più ampie continuano a presentare rischi e rimangono una fonte di incertezza. Nonostante il trend complessivamente positivo, i mercati energetici restano vulnerabili”.

Energia e aiuti di Stato

In virtù di questa incertezza gli Stati membri potranno concedere fino al 30 giugno 2024 due tipi di “incentivi”:

  • importi limitati degli aiuti (sezione 2.1 della disciplina) per  i quali vengono aumentati i massimali al fine di coprire il periodo di riscaldamento invernale: da 250.000 euro a 280.000 euro per il settore agricolo, da 300.000 euro a 335.000 euro per i settori della pesca e dell’acquacoltura e da 2 milioni di euro a 2,25 milioni euro per tutti gli altri settori;
  • aiuti destinati a compensare gli elevati prezzi dell’energia (sezione 2.4 della disciplina). I paesi UE potranno continuare a fornire sostegno solo coprendo parte dei costi energetici aggiuntivi qualora i prezzi dell’energia superino significativamente i livelli pre-crisi.

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