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Bonifica Siti Inquinati, uno sguardo alla norma

bonifica siti contaminati

 

L’orientamento della Regione Puglia in ordine ai Procedimenti di Bonifica è sempre più coeso con la linea interpretativa del suo braccio tecnico, Arpa Puglia, avendo entrambe l’obiettivo comune di applicare pedissequamente la disciplina prevista dal Testo Unico Ambientale, al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salute pubblica. Di recente le autorità investite dei ruoli in materia di procedimenti ambientali hanno condiviso scelte procedurali, in applicazione dell’art. 242 Dlgs 152/2006, a valle dei principi generali, finalità e criteri previsti nella parte prima, con particolare riguardo alle ex discariche esercite ai sensi dell’art. 12 DPR 915/82.

La procedura definita per i siti contaminati, ai sensi dell’art. 242, considera direttamente la sorgente secondaria di contaminazione, ossia le matrici ambientali potenzialmente contaminate.

 

Nei siti in questione le sorgenti primarie, costituite da grossi quantitativi di rifiuti (corpo rifiuti) sono caratterizzate in relazione alle caratteristiche quali-quantitative delle tipologie dei rifiuti abbancati, mediante analisi merceologiche e analisi chimico-fisiche, e delle emissioni di percolato e biogas, mediante analisi chimico-fisiche; il tutto  al fine di stabilire il  pericolo per l’ambiente e la salute umana, predisponendo in tal modo l’incipit per le successive azioni procedimentali. I risultati delle indagini eseguite sul corpo rifiuti definiscono le linee progettuali inerenti alla rimozione di percolato e biogas, eventualmente presenti e sono parte integrante del Piano di Caratterizzazione, contribuendo ad orientare la costruzione del modello concettuale del sito. I parametri da ricercare nelle matrici ambientali e da confrontare con le CSC, pertanto, saranno selezionati in funzione della pericolosità del rifiuto, dei composti che caratterizzano il percolato degli stessi rifiuti o,  in assenza dello stesso, delle concentrazioni ottenute dal test di cessione eseguito sulla matrice rifiuti.

 

Nel merito, le due possibili risultanze determinate dal calcolo del rischio mediante la procedura di Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale definita dal manuale APAT (“Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” – Rev. 2 marzo 2008 ) potrebbero essere:

 

–  rischio non accettabile Le Concentrazioni Rappresentative delle sorgenti secondarie sono superiori alle CSR calcolate con l’applicazione dei criteri stabiliti dal Manuale APAT;  pertanto, ai sensi del comma 7 dell’art. 242, dovrà essere predisposto il Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza Permanente, in funzione della pericolosità e mobilità del rifiuto, nonché delle caratteristiche di contaminazione delle sorgenti secondarie. La scelta tra i due possibili interventi (PB-Progetto Definitivo di Bonifica; MISP-Messa in Sicurezza Permanente) dovrà essere adeguatamente motivata dal proponente. L’intervento di MISP della sorgente primaria, oltre a prevedere la rimozione del percolato e del biogas, se tecnicamente possibile, consiste generalmente in un capping, quale  presidio di protezione ambientale utile ad assicurare livelli minimi di tutela e a ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito;

– rischio accettabili Le Concentrazioni Rappresentative delle sorgenti secondarie sono inferiori alle CSR calcolate: il procedimento si chiude positivamente, definendo le matrici ambientali non contaminate. Tuttavia, considerata la presenza di una sorgente attiva di contaminazione rappresentata dal corpo rifiuti, sarà necessario attuare interventi di isolamento o neutralizzazione dei percorsi di esposizione dei contaminanti verso i possibili bersagli ubicati in prossimità della fonte primaria, il corpo rifiuti. Tali interventi sono finalizzati ad impedire, da un lato, fenomeni di infiltrazione di acqua meteorica nella massa rifiuti, dall’altro, a minimizzare rischio sanitario, diretto o indiretto per l’essere umano, derivante dai grossi quantitativi di rifiuti abbancati nelle discariche.

 

In ogni caso (rischio accettabile oppure no), se le caratteristiche del corpo rifiuti, in termini di pericolosità e mobilità delle sostanze inquinanti valutate a seguito dell’analisi dell’eventuale percolato e/o del test sull’eluato, sono tali da non poter escludere un rischio per l’ambiente e per la salute, sarà opportuno effettuare un’analisi di rischio conforme ai “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” (Rev.0 Giugno 2005), che consente di valutare anche la sorgente primaria di contaminazione ed i suoi possibili effetti. Nel caso in cui detta analisi determinasse un esito favorevole, il corpo rifiuti dovrà essere isolato per neutralizzare le vie di esposizione.

Nel caso in cui detta analisi di rischio determinasse un esito non favorevole, dovrà essere predisposto un PB o una MISP, opportuni alla luce delle nuove emergenze da valutare nel prosieguo del procedimento. Conseguentemente, ai sensi del comma 5 art. 242 Dlgs 152/2006,  si potranno prescrivere attività di monitoraggio e controllo, finalizzate a verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

 

 

In ordine alle ex discariche in relazione alle quali la procedura di bonifica è in  fase  di avvio, il procedimento parte con l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 242 e, quindi, con  le indagini preliminari. I possibili risultati che seguono alle indagini sono:

 

 

–  non superamento dei livelli di concentrazione rispetto a CSC Il soggetto proponente in questo caso provvede al ripristino dell’area con conseguente autocertificazione, a cui possono fare seguito le attività di verifica e di controllo da parte degli organi competenti; per ripristino ambientale si intende rimodellamento morfologico dell’area, previa rimozione dei rifiuti superficiali, rimozione dell’eventuale percolato presente all’interno del corpo rifiuti, captazione dell’eventuale biogas, capping dei rifiuti abbancati, quale presidio di protezione ambientale utile ad assicurare livelli minimi di tutela nonché eventuali misure cautelative per evitare fenomeni di infiltrazione di acqua nella massa rifiuti;

– superamento dei livelli di concentrazione rispetto a CSC l’accertamento della sussistenza del presupposto normativo costituisce la necessaria condizione per l’attivazione delle procedure amministrative ed operative richiamate nell’art. 242 del Dlgs 152/2006.

È utile effettuare un’indagine preliminare il più approfondita possibile che, oltre a verificare l’eventuale superamento delle CSC sulle matrici ambientali, indaghi sulle caratteristiche della sorgente primaria (corpo rifiuti, percolato e biogas) anche attraverso indagini indirette. L’esito delle indagini preliminari è fondamentale nel discriminare l’avvio del procedimento di bonifica. Naturalmente l’impegno dell’Ente regionale è quello di attivarsi costantemente in sinergia con le amministrazioni locali coinvolte nelle procedure in un’ottica di crescita del numero dei procedimenti di Bonifica conclusi con ripristino ambientale dei luoghi.

 

 

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di Avv. Rosa Marrone, funzionario Regione Puglia- Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica- Ufficio Bonifica e Pianificazione

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