On line il rapporto “Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili”
(Rnnovabili.it) – Chi concede l’Autorizzazione Unica (AU) per gli impianti rinnovabili? Quali sono le soglie di potenza fissate dalle regioni per i regimi autorizzativi semplificati? Quali territori hanno individuato zone precluse alla installazione di impianti? E per quali tecnologie? A queste e altre domande risponde il nuovo rapporto del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), intitolato “Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili“. Il documento (pdf) offre un puntuale compendio sulla normativa regionale in materia autorizzativa, spaziando dall’Autorizzazione Unica ai regimi semplificati; dalle procedure di valutazione ambientale (VIA) alla definizione delle zone non idonee.
“Lo studio – spiega il GSE – muovendo dal monitoraggio delle deleghe delle funzioni amministrative effettuate dalle Regioni, in alcuni casi appannaggio delle Province per quanto riguarda i regimi autorizzativi, mostra una mappa completa degli enti che sono attualmente responsabili dei procedimenti amministrativi per gli impianti a fonti rinnovabili”.
leggi anche Decreto Sonde Geotermiche, cosa dicono le nuove regole
VIA e Autorizzazione Unica rinnovabili, a chi spettano le competenze?
Il quadro che ne emerge è abbastanza variegato. Per quanto concerne il procedimento autorizzativo unico, 13 Regioni hanno scelto di assegnare le relative competenze di rilascio dell’AU in via esclusiva all’amministrazione regionale stessa. Per tre – Piemonte, Lombardia e Marche – le funzioni amministrative sull’AU sono “condivise” con le Province. Mentre solo due Regioni a Statuto ordinario – Liguria e Lazio – hanno mantenuto intatto il disegno originario del D.Lgs. n.112/98, con l’attribuzione esclusiva alle Province. Ovviamente per la Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano questo tipo di scelta non può essere esercitata.
In materia di VIA nella scelta delle Regioni prevale l’opzione di individuare l’amministrazione regionale stessa come autorità competente dei procedimenti amministrativi. Solo Piemonte, Lombardia, Marche e Puglia infatti hanno parzialmente delegato alle Province le funzioni di autorità competente.
leggi anche Modello unico semplificato per fotovoltaico fino a 200 kW, ora in vigore
Regimi semplificati, un “singhiozzo” normativo
Il GSE ha esaminato anche la regolazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati ossia la Procedura Autorizzativa Semplificata-PAS e la Comunicazione al Comune. Il documento evidenzia come molte Regioni abbiano accolto la normativa nazionale estendendo il ruolo di tali regimi. Ad esempio innalzando fino a un 1 MW le soglie per gli impianti soggetti a PAS; facoltà esercitata dalla Provincia autonoma di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, l’Abruzzo, la Calabria, la Campania e la Basilicata.
“In tale casistica di regolazione regionale ricadono anche casi di natura restrittiva, come quello dell’Umbria, che prevede il regime di Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici anche al di sotto della soglia prevista dalle norme nazionali”, si legge nel rapporto.
Solo tre Regioni – Lazio, Puglia e Basilicata – invece hanno approfittato della possibilità di estendere il regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti i tipi di impianti rinnovabili.