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Autoproduzione rinnovabile per gli energivori, il decreto del MASE

Autoproduzione rinnovabile energivori
via depositphotos

Tempo di novità per le green energy italiane. Dopo l’annuncio della nuova bozza del Decreto Aree Idonee, un altro atto ministeriale prende forma. Parliamo del decreto del MASE contenente le misure per promuovere l’autoproduzione rinnovabile nei settori energivori. Disciplinato dal DL del 9 dicembre 2023, n. 181, il provvedimento definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Come? Attraverso procedure per l’anticipazione di energia, nella disponibilità del GSE, e la successiva restituzione.

Il primo passo spetterà dunque al Gestore dei Servizi Energetici che, tramite bando per l’assegnazione dell’energia, renderà noti i volumi disponibili, il prezzo di cessione, gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione, e le garanzie richieste. Oltre ovviamente le modalità per la determinazione della nuova capacità di autoproduzione rinnovabile da parte delle imprese energivore, in funzione del volumi energetici anticipati.

La nuova capacità dovrà avere una potenza complessiva pari almeno al doppio di quella corrispondente all’energia elettrica oggetto di restituzione e dovrà essere realizzata mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
oppure attraverso interventi di potenziamento/rifacimento che consentono un incremento di capacità di almeno a 200 kW.

Autoproduzione rinnovabile, gli obblighi per gli energivori

Le imprese che intendano partecipare alla gara devono impegnarsi a:

Conclusa la procedura di assegnazione il GSE stipulerà “con ciascun cliente finale energivoro, anche in forma aggregata”, il cosiddetto “contratto di anticipazione“, contenente l’obbligo a realizzare la nuova capacità. Il cliente finale dovrà contestualmente trasmettere anche il progetto e la copia del contratto di approvvigionamento a termine nel caso i lavori siano svolti da soggetti terzi. Tuttavia è contemplata la facoltà di recesso e quella di modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione.

Di pari passo il GSE dovrà acquisire idonee garanzie, commisurate al valore dell’esposizione. “A copertura dei costi sostenuti dai clienti finali energivori per la garanzia“, si legge nella bozza del Decreto del MASE “può essere riconosciuto un contributo […] sugli aiuti «de minimis» per un valore complessivo di 100.000.000 di euro. Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell’arco 7 di tre anni, considerati su base mobile”.

Il provvedimento affida al Gestore dei Servizi Energetici il compito di pubblicare le regole operative e degli schemi di contratto, e il ruolo di controllore, con verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. L’ARERA invece dovrà regolamentare le modalità per la copertura, a carico di tutti gli utenti del servizio elettrico, degli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del meccanismo.

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