
Fumata bianca per la Legge Aree Idonee dell’Abruzzo. Il 14 marzo il Consiglio regionale ha approvato la legge 45/2024, divenendo ufficialmente la terza amministrazione in Italia – dopo Sardegna e Friuli Venezia Giulia – a normare la realizzazione di impianti rinnovabili in linea come richiesto dal Decreto nazionale.
L’obiettivo Rinnovabili 2030 dell’Abruzzo
Il provvedimento conta appena sei articoli e va dritto al punto. L’obiettivo è massimizzare le zone ammissibili al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del Burden Sharing. Secondo l’atto ministeriale pubblicato la scorsa estate, la Regione Abruzzo dovrà raggiungere entro la fine del decennio una potenza installata di 2.092 MW. E dovrà farlo riuscendo a sposare le esigenze della transizione energetica con quelle proprie del territorio.
Per il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri, la legge abruzzese rappresenta “una norma equilibrata che apre alla crescita nella produzione delle energie rinnovabili, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’autoconsumo”.
“Sono state ascoltate tutte le categorie interessate sia del mondo agricolo e industriale che dell’ambientalismo”, ha sottolineato Sospiri al termine della riunione di venerdì. “La legge consentirà di incrementare la produzione delle rinnovabili verso gli obiettivi nazionali ed europei. Siamo la terza Regione in Italia ad approvare questo tipo di norma con una grande attenzione alla tutela del paesaggio e dell’immenso patrimonio naturalistico della nostra Regione”.
La legge aree idonee dell’Abruzzo
La legge si compone di sei articoli, definendo aree idonee e non all’installazione di impianti a fonti rinnovabili e chiarendo per le prime le procedure autorizzative per il fotovoltaico. Mettendo dei paletti anche con il passato. Per la precisione il testo esenta dalle nuove norme i procedimenti autorizzatori, una volta in vigore la legge, risulteranno aver ultimato una delle procedure semplificate di permitting. Stesso destino per gli impianti che abbiano già conseguito il titolo di compatibilità ambientale (quando previsto) oppure i procedimenti di autorizzazione unica per i quali le conferenze dei servizi risultino concluse con esito positivo.
qualora risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, previste per il rilascio
Quali le aree idonee nella regione?
La legge aree idonee dell’Abruzzo fornisce una lista di zone e territori a cominciare dai siti dove risultano sono già installati impianti della stessa fonte. Qui potranno essere realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo. A patto che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%.
Unica eccezione? Gli impianti fotovoltaici. Per questa tecnologia gli interventi sopra citati sono possibili solo senza incremento della superficie occupata.
Via libera ovviamente a cave, miniere, siti e impianti dei FSI, gestori ferroviari, concessionarie autostradali, società di gestione aeroportuale. Idonee anche aree interne agli impianti industriali ma solo per fotovoltaico e biogas.
La norma differenzia anche le aree agricole, bollando come idonee ma solo al fotovoltaico a terra, quelle classificate come tali dai piani urbanistici e che non rientrano nelle zone di esclusione (vedi sotto). E per gli impianti di biometano, le zone agricole a non più di 500 metri di distanza da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i siti di interesse nazionale.
E ancora: “Con responsabilità e in linea con le politiche di tutela ambientale – sottolinea Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale – abbiamo esteso la possibilità di poter fruire di fonti rinnovabili in zone quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto ricadenti nei siti Natura 2000 andando incontro alle richieste dei sindaci della Valle Subequana”.
Le aree non idonee alle FER
La disciplina regionale esclude, come è comprensibile, tutte le aree tutelate (con la piccola eccezione degli impianti integrati in edilizia) e una serie di aree agricole. Nel dettaglio il testo riporta:
- le zone ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, le aree incluse nella Rete Natura 2000;
- le aree naturali protette;
- le aree protette regionali;
- le aree definite ‘bosco’;
- le aree agricole che hanno usufruito di contributi pubblici fino a che non siano decorsi i termini degli impegni assunti;
- le aree agricole con colture permanenti quali vigneti, ad esclusione di quelli dedicati all’autoconsumo, frutteti, tartufaie e oliveti “questi ultimi con densità superiore a 100 piante per ettaro e una superficie superiore a 5mila metri quadrati”;
- tutta l’area del Fucino.
Leggi QUI il testo licenziato dalla Giunta.