Anev: Sentenza fondamentale per l'eolico e per tutto il settore delle rinnovabili
La sentenza depositata sabato scorso, 4 novembre 2022, dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa costituisce una svolta rilevante non soltanto nella gestione del contenzioso in materia di Canone Unico Patrimoniale ma, più in generale, per tutto il settore delle fonti energetiche rinnovabili. Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 9697 del 4 novembre 2022, ha rigettato, in quanto improcedibile, l’appello proposto dalla Provincia di Foggia avverso la sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, n. 260 del 17 febbraio 2022, che, in accoglimento del ricorso proposto da promosso dall’ANEV e da alcuni suoi associati, aveva annullato il regolamento C.U.P. della Provincia di Foggia.
Nel costituirsi in appello, l’ANEV e le altre società appellate, hanno espressamente eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado e del conseguente appello, per l’avvenuta soddisfazione dell’interesse fatto valere con l’impugnazione del regolamento e degli atti connessi e hanno, comunque, chiesto che lo scrutinio di legittimità del regolamento C.U.P. fosse senz’altro condotto dal Consiglio di Stato anche alla luce del parametro costituito dal sopravvenuto intervento di interpretazione autentica della disciplina del settore (art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 21.10.2021, come inserito dalla L. di conversione del 17.12.2021, n. 215) e dalla successiva pubblicazione della risoluzione n. 3/DF del 22.03.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Invero, nelle more della decisione del giudizio di primo grado, è intervenuto il suindicato articolo, che ha così disposto: “Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.
Inoltre, successivamente alla pubblicazione dell’impugnata decisione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la citata Risoluzione, ha rappresentato che, alla luce dell’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 21.10.2021, «fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta di complementarietà – esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale».
Dunque, «con la risoluzione, pubblicata il 22 marzo 2022, il Mef ha così chiarito che fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, suscettibili di beneficiare del pagamento del canone unico patrimoniale (cup) nella misura forfettaria di euro 800, deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica».
Peraltro, i ricorrenti avevano provveduto a dare pronta e puntuale esecuzione a tale sopravvenuta normativa, provvedendo al pagamento del C.U.P. 2022 nella misura prescritta dal cit. comma 14-quinquies, lett. b), proprio alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.
Ebbene, il Consiglio di Stato, con la suindicata sentenza ha statuito che «gli impianti sotterranei che trasportano l’energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l’energia al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare “direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete” secondo la definizione utilizzata dal DL n. 146/2021, ricadendo, così, nel campo di applicazione del canone agevolato di 800 euro». Peraltro, «alla medesima ricostruzione della fattispecie è giunto anche il Ministero dell’economia e delle finanze che, nella citata risoluzione, in sede di “Chiarimenti in merito all’applicazione del canone patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, precisa che “la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione».
Dunque – ha concluso il Consiglio di Stato – all’attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento devono essere riconosciute le caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell’energia; ed invero, come affermato nella circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009, che richiama la risoluzione n. 7/DPF del 14 maggio 2002, in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il relativo canone (COSAP), sono “aziende esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici” quelle “aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l’utente”. L’attività d’impresa svolta dalle società di produzione d’energia costituisce, così, “una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui:
- in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà);
- tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).
L’attività svolta dalle aziende di produzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell’energia elettrica”.
In base alle suddette caratteristiche, si deve, perciò, concludere che fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella ridotta misura forfettaria di 800 euro dev’essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
In definitiva, anche alla luce del parametro costituito dal citato intervento di interpretazione autentica della disciplina di settore, il Consiglio di Stato ha chiarito una volta per tutte la rilevanza pubblicistica dell’attività di produzione di energia elettrica, più volte invocata dall’ANEV e dalle società appellanti, anche richiamando la pubblica utilità che caratterizza le relative infrastrutture e gli impianti.
Gli enti locali sono ora chiamati ad adeguare i contenuti dei rispettivi regolamenti C.U.P. alla recentissima statuizione del Consiglio di Stato.