La Conferenza Unificata ha approvato questa mattina il testo del decreto MASE sull’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili con alcuni emendamenti.
Il testo stesso, già di per sé critico ai fini del raggiungimento degli obiettivi settoriali, pone anche una condizione per la modifica dell’articolo 7 che definisce “non idonee” le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 136, comma 1, lettere a e b del decreto legislativo 22 gennaio 2024, n 42.
Questa ulteriore condizione renderà ancora più difficile, se non impossibile, raggiungere i target richiamati nelle premesse del provvedimento, e di fatto annulla gli esiti di un obiettivo europeo di individuare delle aree dove il processo autorizzatorio possa essere veloce.
Inoltre le Regioni potranno individuare come non idonee le aree “che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004”, mentre resta la possibilità per le Regioni di estendere la fascia di tutela dal perimetro dei beni fino a un massimo di ulteriori 7 km (!!), questo semplicemente rende pressoché vano lo stesso provvedimento.
L’auspicio, seppur quasi impossibile nei fatti, è che i Ministeri competenti (MASE, MIC e MASAF) possano correggere il testo prima di emanarlo aggiustando qualche stortura, ad esempio chiarire come le Regioni dovranno gestire il transitorio, anche se può essere vista come garanzia il fatto che venga ribadito che l’obiettivo indicato deve essere raggiunto e che annualmente verranno verificate le traiettorie delle singole Regioni e in caso di mancato allineamento dei risultati alle previsioni si procederò con potere sostitutivo.
In sostanza si può dire che il provvedimento approvato è largamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi che si pone (80 GW di nuove rinnovabili), infatti nonostante le premesse così come approvato risulta essere un ostacolo per quanto riguarda l’individuazione delle Aree Idonee utili a definire canali preferenziali e spediti per i processi autorizzativi richiesti dall’Europa.