
Lo scorso settembre, l’Italia ha compiuto un passo decisivo nell’implementazione della direttiva UE Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – oggi in fase di revisione e semplificazione in sede europea – con il decreto di attuazione. La novità principale del provvedimento è l’istituzione della figura del revisore della sostenibilità. Adesso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) completa l’iter con l’adozione del decreto del 19 febbraio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo) che definisce i criteri per l’abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il decreto istituisce un percorso che combina requisiti formativi, fasi procedurali e obblighi post-abilitazione. Quali sono i passaggi necessari per ottenere la qualifica di revisore della sostenibilità, nel contesto del regime transitorio previsto dal decreto di attuazione?
Recepimento della CSRD e istituzione del revisore della sostenibilità
Secondo il decreto di recepimento della CSRD, il revisore della sostenibilità è un revisore legale iscritto nell’apposito Registro che, previa abilitazione, può attestare la conformità della rendicontazione non finanziaria delle imprese.
L’abilitazione è subordinata al possesso di specifici requisiti formativi e professionali, nonché al rispetto di procedure amministrative definite dal MEF attraverso appunto il decreto del 19 febbraio 2025.
Decreto 19 febbraio 2025: a chi si applica e chi sono i soggetti coinvolti
La disciplina si applica ai revisori legali iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026, con un regime transitorio che consente l’accesso all’abilitazione attraverso la maturazione di crediti formativi dedicati. Le società di revisione già titolari di incarichi di attestazione ex D.lgs. 254/2016 beneficiano di una procedura semplificata durante la prima fase di implementazione.
Requisiti formativi per l’accesso all’abilitazione
I revisori già iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026 devono acquisire almeno cinque crediti formativi annuali in materie relative alla rendicontazione e all’attestazione della sostenibilità. Tali crediti devono essere conseguiti interamente in un singolo anno formativo – il 2024 o il 2025 – senza possibilità di cumulo frazionato tra annualità diverse.
Modalità di acquisizione dei crediti
I crediti possono essere ottenuti attraverso:
- Corsi organizzati da enti accreditati, pubblici o privati, riconosciuti dal MEF;
- Formazione professionale continua erogata dagli ordini professionali o dalle società di revisione legale. Il MEF ha integrato il Programma di aggiornamento professionale 2024 con il Gruppo D (“Rendicontazione di sostenibilità”), ampliando l’offerta formativa in linea con le esigenze della CSRD. Per il 2025, il quadro è stato ulteriormente definito con la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17/2025.
Come presentare domanda abilitazione a revisore della sostenibilità
La procedura di presentazione della domanda di abilitazione a revisore della sostenibilità prevede alcuni passaggi specificati dal MEF nel nuovo decreto. Vediamoli nel dettaglio.
Fase 1: accesso prioritario per revisori con incarichi pregressi
A decorrere dal 4 marzo 2025, i revisori impiegati presso società di revisione già titolari di incarichi di attestazione ex D.lgs. 254/2016 possono presentare domanda tramite un modulo cartaceo disponibile nella sezione pubblica del Portale Revisori.
Questa fase, riservata a un numero limitato di professionisti, mira a garantire continuità agli operatori con esperienza consolidata nella dichiarazione non finanziaria.
Fase 2: procedura standardizzata per tutti i revisori iscritti
Entro il 1° gennaio 2026, tutti i revisori iscritti nel Registro che abbiano maturato i requisiti formativi di cui sopra possono accedere alla piattaforma online tramite l’Area Riservata del Portale Revisori.
L’avvio della fase digitale è subordinato al completamento degli adeguamenti informatici, previsto per agosto-settembre 2025. La domanda dovrà includere:
- Certificazione dei crediti acquisiti;
- Dichiarazione di conformità agli standard di revisione;
- Eventuale documentazione comprovante esperienze pregresse.
Obblighi Formativi Post-Abilitazione
Per mantenere i requisiti professionali certificati con la procedura sopra descritta, dal 1° anno successivo all’abilitazione, i revisori devono maturare 25 crediti formativi annuali, così suddivisi:
- 10 crediti in materie caratterizzanti la revisione legale (contabilità, normative fiscali, controllo interno);
- 10 crediti in materie di sostenibilità (cambiamento climatico, ESG, standard GRI);
- 5 crediti a scelta in ambiti correlati.
Monitoraggio del MEF e sanzioni
Il MEF effettuerà verifiche a campione sulle dichiarazioni dei crediti, con sanzioni che vanno dalla sospensione temporanea alla radiazione dal Registro in caso di irregolarità.
È previsto un meccanismo di autocertificazione, ma i revisori devono conservare la documentazione comprovante per almeno cinque anni.
Altri adempimenti per le società di revisione
Le società di revisione che hanno svolto attività di attestazione della dichiarazione non finanziaria devono garantire che almeno il 30% del proprio organico abbia ottenuto l’abilitazione entro il 1° gennaio 2027. Tale soglia salirà al 50% entro il 2030, in linea con gli obiettivi europei di transizione verso la sostenibilità.
Le società possono organizzare corsi formativi interni, previa approvazione del MEF, purché garantiscano un minimo di 20 ore annue dedicate ai temi ESG. I programmi didattici devono essere pubblicati nel Portale Revisori entro il 31 dicembre di ogni anno.
Scarica il decreto MEF del 19 febbraio 2025
Consulta il tutorial del MEF per la procedura di abilitazione