Le associazioni di categoria dei commercialisti e degli esperti contabili, FNC e CNDCEC, pubblicano un approfondimento sulle modifiche che derivano dal recepimento della normativa UE sulla rendicontazione di sostenibilità, in vigore dal 25 settembre 2024
Il 25 settembre è entrata in vigore formalmente in Italia la nuova normativa sulla rendicontazione di sostenibilità, disciplinata dal Decreto Attuazione CSRD (Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125) che recepisce la direttiva UE 2022/2464/UE. Le associazioni di categoria dei commercialisti e degli esperti contabili, FNC e CNDCEC, hanno pubblicato un utile approfondimento (scaricalo in pdf in fondo all’articolo) sul tema che supporta le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi in materia di reportistica ESG.
Gli aspetti del Decreto Attuazione CSRD toccati nell’approfondimento
Il documento di FNC e CNDCEC sintetizza le principali novità introdotte con il decreto di attuazione della CSRD, entrato in vigore il 25 settembre 2024. Le sezioni approfondiscono:
- le definizioni e la terminologia (art. 1 della CSRD);
- l’ambito di applicazione (art. 2);
- le responsabilità e le sanzioni (art. 10);
- il coordinamento tra le Autorità (art. 11);
- le tempistiche di adozione (art. 17).
Inoltre, l’approfondimento dei commercialisti e degli esperti contabili contiene un focus sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità (disciplinate dagli art. 3 e 4 della CSRD) e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (che introduce importanti novità per queste categorie professionali e le aziende).
Infatti, il recepimento della direttiva europea comporta “un ruolo di rilievo” per commercialisti e contabili iscritti all’albo, rimarcano FNC e CNDCEC. Questi professionisti possono sia “affiancare le imprese nelle attività finalizzate alla rendicontazione di sostenibilità” sia “svolgere direttamente l’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità”.
In chiusura, il documento presenta un’utilissima tabella sinottica con le modifiche apportate alla normativa nazionale dal Decreto di Attuazione della CSRD, per ogni singolo provvedimento interessato.
Definizioni impiegate nella CSRD
Lo studio chiarisce i parametri di stato patrimoniale, ricavi netti e numero di dipendenti e le soglie che concorrono alla definizione della tipologia di impresa, e quindi dei nuovi obblighi di rendicontazione cui è soggetta.
Sono considerate micro-imprese le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
- stato patrimoniale 450mila euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 900mila euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10.
Sono considerate piccole e medie imprese le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o UE, che alla data di chiusura del bilancio, nel 1° esercizio di attività o successivamente per 2 esercizi consecutivi, rientrino in almeno 2 di questi intervalli:
- stato patrimoniale tra 450mila e 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni tra 900mila e 50milioni;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: da 11 a 250.
Ambito di applicazione della CSRD
Lo studio chiarisce che i soggetti a cui si applica la nuova normativa sulla rendicontazione di sostenibilità consistono in queste forme societarie:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice, con alcune limitazioni.
La CSRD prevede un livello di dettaglio da inserire nella reportistica di sostenibilità proporzionale alla dimensione dell’azienda. Le grandi aziende devono assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Al contrario, le PMI e gli enti piccoli e non complessi possono presentare soltanto queste informazioni nella rendicontazione di sostenibilità:
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa;
- una descrizione delle politiche dell’impresa sulle questioni di sostenibilità;
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, insieme alle azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire, attenuare o rimediare a questi impatti negativi effettivi o potenziali;
- i principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di risk management;
- gli indicatori fondamentali adottati.
Le piccole e medie imprese quotate “possono omettere le informazioni di sostenibilità” dell’elenco qui sopra per tutti gli esercizi precedenti al 1° gennaio 2028, specifica lo studio.
La figura del revisore della sostenibilità
Il “revisore della sostenibilità” è una figura introdotta nella normativa nazionale dal Decreto di Attuazione della CSRD. Il suo compito è di accertare la conformità della rendicontazione a tutti gli obblighi del caso. Lo studio discute i requisiti necessari per svolgere tale incarico e le modifiche che il decreto apporta al d.lgs. 39/2010.
Livello di sicurezza dell’incarico al revisore della sostenibilità
Il decreto che recepisce la CSRD in Italia specifica il livello di sicurezza che può acquisire il revisore della sostenibilità per condurre la sua attività. Nello specifico, il comma 4 dell’art.8 prevede che l’incarico al revisore sia “finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato”, spiegano FNC e CNDCEC.
In futuro, la Commissione è chiamata ad adottare un atto delegato (non dopo il 1° ottobre 2028) che disponga che l’incarico sia “finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole”. Tuttavia, il contenuto esatto dell’atto sarà soggetto a uno studio di fattibilità della Commissione ancora da svolgere.
Quando scatta l’obbligo di rendicontazione e per quali soggetti?
Lo studio riassume in una tabella sintetica, che riportiamo di seguito, tutte le scadenze e i parametri che individuano le aziende soggette ai nuovi obblighi: