Alla luce delle modifiche apportate al Superbonus 2023 villette e condomini, dal Decreto Aiuti quater, Legge di Bilancio 2023 e Decreto cessioni, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una importante circolare chiarificatrice
Tra le novità introdotte quest’anno c’è la detrazione in 10 anni anziché 4 solo per le spese sostenute nel 2022
(Rinnovabili.it) – Chi può ancora utilizzare il Superbonus 2023? Chi può avvalersi della detrazione al 110% e chi di quella al 90%? Senza dubbio sono questi i dubbi più ricorrenti che assillano gli interessati a riqualificare la propria casa o il proprio appartamento. Dubbi più che leciti dato che dalla sua nascita con il Decreto Rilancio nel 2020, il Superbonus ha subito ben 25 cambiamenti normativi più o meno importanti.
Con la Circolare n.13 del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate prova a mettere ordine alla luce delle ultime tre modifiche: Decreto Aiuti-quater, Legge di Bilancio 2023 e Decreto cessioni n.11/2023.
Il Decreto Aiuti quater ha stabilito che il Superbonus al 110% potrà essere utilizzato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Successivamente si procede con un decalage annuale:
- 90% per le spese sostenute nel 2023,
- 75% per le spese sostenute nel 2024,
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Esistono però diverse eccezioni alla modifica, vediamo nel dettaglio quali sono nel caso di inteventi di Superbonus nelle unifamiliari, Superbonus nelle unità indipendenti e Superbonus per condomini.
Superbonus 2023, le novità per le unifamiliari e u.i. Indipendenti
Prima e forse più importante nozione da conoscere è la proroga del Superbonus 110 % per le villette e le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti che ha permesso di slittare la scadenza del 31 marzo al 30 settembre 2023, a patto che entro il 30 settembre 2022 siano stati completati almeno il 30% dei lavori.
Il Superbonus 90 per cento per le unifamiliari potrà essere utilizzato per detrarre le spese dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,
- che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale al più tardi al termine dei lavori,
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento, calcolando in base al quoziente familiare, non superiore a 15mila euro, (guida a come calcolare il quoziente familiare).
Alcune precisazioni importanti:
- per “interventi avviati” a decorrere dal 1° gennaio 2023 si intendono i lavori “iniziati” da tale data.
Superbonus 2023, le novità per i condomini
Il Decreto Aiuti-quater ha stabilito che il Superbonus 2023 per i condomini e per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps passa dal 110% al 90% per tutte le spese del 2023.
Le eccezioni per poter continuare ad utilizzare il Superbonus 110% nei condomini sono:
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Nel caso di condomini con appartamenti in prevalenza di proprietà Iacp, la circolare n. 13 del Fisco chiarisce che potranno essere portate in detrazione al 110% le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 continua l’aliquota al 110%.
Variante alla CILA originaria
Coloro che hanno apportato cambiamenti al progetto orginario, o che abbiano cambiato l’impresa incaricata dei lavori o il committente, presentando una variante alla Cila e di conseguenza una nuova delibera assembleare, non devono temere. A far fede è sempre la data della prima delibera e della prima Cila presentata.
Il Decreto Aiuti-quater ha inoltre introdotto all’art.119 del Decreto Rilancio, il comma 8-quinquies, con il quale stabilisce che, le spese sostenute nell’anno 2022, possono essere ripartite in 10 anni anziché 4, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.