Pubblicato in GU il Dl che blocca le frammentazioni e cessioni parziali dei crediti, consentendo tre cessioni complessive a istituti finanziari
Eliminare le cessioni parziali permetterà di facilitare il sistema di controllo risalendo al beneficiario della prima cessione
(Rinnovabili.it) – E’ entrato in vigore il 26 febbraio 2022 il Decreto Legge approvato 10 giorni fa dal CdM, che elimina le cessioni parziali dei crediti, ma al contempo sblocca le limitazioni imposte dal Decreto Sostegni Ter.
Con la pubblicazione in GU del Dl n.13 del 25 febbraio 2022 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonchè sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” per Superbonus ed opzioni alternative cambieranno molte cose.
Niente Cessioni parziali grazie al codice identificativo
L’esigenza di regolamentare le procedure per le opzioni alternative alla detrazione diretta derivata dall’utilizzo dei bonus fiscali, si era resa necessaria a seguito delle molteplici frodi denunciate dall’AdE.
Dopo un primo blocco totale delle cosiddette “cessioni a catena” con il fatidico art.28 del Sostegni Ter, si è arrivati ad una soluzione intermedia.
A tutte le procedure legate alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) si applica un codice identificativo univoco. Il codice dovrà essere indicato in tutte le eventuali successive cessioni. Questo permetterà di fermare le cessioni parziali e le frammentazioni dei crediti, evitando così la difficoltà delle autorità di controllo di risalire al credito inizialmente dichiarato all’AdE.
Le disposizioni si applicheranno dalla prima cessione o dallo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Massimo tre cessioni
Il DL n.13/2022 abroga l’articolo 28 del Decreto Sostegni Ter, aumentano il numero di cessioni del credito maturato fino a tre operazioni complessive. Tuttavia, se la prima cessione potrà avvenire per intero a qualsiasi altro soggetto, gli ulteriori 2 passaggi saranno possibili solo se indirizzati ad istituti finanziari, banche, assicurazione ed altri intermediari iscritti all’albo specifico.
Sanzioni (troppo) pesanti per i tecnici asseveratori
Ma il decreto ha purtroppo una doppia faccia. L’articolo 2 infatti si esprime molto severamente sui tecnici abilitati ad asseverare che ”esporranno informazioni false o omettano di riferire informazioni rilevanti”. Si parla di reclusione da 2 a 5 anni e di multe dai 50.000 ai 100.000 euro.
Queste misure estreme hanno suscitato profonda indignazione da parte degli operatori del settore, come il Presidente della Fondazione Inarcassa Franco Fietta.
” ha commentato Fietta. “Sottolineando ancora come il provvedimento sia aberrante nei confronti degli architetti e ingegneri liberi professionisti, osserviamo che non viene prestata alcuna attenzione alla figura del general contractor, che nell’offrire al cliente finale una soluzione ‘chiavi in mano’ innesca fenomeni distorsivi nell’attivazione del superbonus, favorendo conseguenze patologiche per l’intera filiera”, sottolinea Fietta.
Plausi dagli operatori del settore per i contratti collettivi
Apprezzato dalla filiera dei costruttori invece, l’inserimento nel DL del tema della sicurezza dei cantieri. Dall’entrata in vigore del decreto, le imprese che intendono avvalersi dei bonus fiscali per lavori superiori ai 70.000 euro, dovranno stipulare contratti collettivi del settore edile.
Ulteriore compensazione del prezzo dell’energia per le rinnovabili
All’interno del Decreto Legge n.13/2022 trovano spazio anche ulteriori misure per gli impianti di produzione di energia rinnovabile. A partire dal 1 febbraio fino al 31 dicembre 2022 verrà applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia immessa in rete.
Per saperne di più leggi il nostro articolo di approfondimento.