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Da oggi parte lo spalma-crediti in 10 anni: ma la remissione in bonis resta fuori

Le quote dei crediti residue legate a interventi del 2022 per Superbonus, barriere architettoniche e sismabonus potranno essere rateizzate in 10 anni. Ma sono valide solo le comunicazioni avvenute entro il 31 marzo 2023, il che esclude le remissioni in bonis

spalma-crediti
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La norma definisce anche quanto anticipato dal Decreto Aiuti quater prevedendo la rateizzazione in 10 anni della detrazione d’imposta legata al Superbonus

(Rinnovabili.it) – Con oggi, 2 maggio, prende ufficialmente il via la possibilità di rateizzare i crediti d’imposta o di sconto in fattura di alcuni bonus edilizi su 10 anni. Già ribattezzato Spalma-crediti, il provvedimento è stato introdotto dalla conversione in legge (L.38/2023) del Dl Blocca Cessioni con l’obiettivo di aumentare la capacità fiscale dei contribuenti per non perdere la detrazione.

Purtroppo però lo spalmacrediti in rate di 10 anni, vale solo per le spese sostenute nel 2022 o comunicate entro il 31 marzo, con il risultato di lasciare fuori dalla norma le “remissioni in bonis” presentate nel 2023.

Per quali bonus vale lo spalma-crediti

A dettare le regole del gioco ha pensato l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 aprile 2023, n.132123. La rateizzazione non vale solo per i crediti ceduti dopo la prima comunicazione, ma, nel caso del Superbonus, permette di dilazionare la detrazione stessa spalmandola in 10 anni anziché 4, abbassando la capienza Irpef necessaria.

Da oggi tutti coloro che entro il 31 marzo 2023 hanno comunicato al Fisco la cessione del primo credito o lo sconto in fattura, potranno ripartire la somma da recuperare in 10 anni, solo per determinati interventi edilizi però:

  • Superbonus
  • Bonus Barriere architettoniche
  • Sismabonus

La scelta di utilizzare lo splamacrediti andrà comunicata direttamente tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate ed è irrevocabile.

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Quali quote si potranno rateizzare

Ad eccezione dei primi tra mesi del 2023, le detrazioni che potranno essere rateizzate sono unicamente quelle del 2022. Nel dettaglio si potrà ripartire la quota residua non ancora utilizzata in detrazione a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Per gli interventi di Superbonus lo spalma-crediti è valido per le quote residue dei crediti riferite:

  • al 2022 e seguenti, con comunicazione della prima opzione alternativa (sconto in fattura o cessione) avvenuta entro il 31 ottobre 2022;
  • al 2023 e seguenti, se la scelta di optare per cessione del credito o sconto in fattura è stata comunicata all’AdE dal dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023.

Per gli interventi Sismabonus e Barriere architettoniche invece le quote sono rateizzabili se riferite agli anni 2023 e seguenti solo se comunicati al Fisco entro il 31 marzo 2023.

Remissione in bonus esclusa dallo spalma-crediti

Purtroppo la rateizzazione in 10 anni delle quote residue dei crediti non è per tutti. Il blocco al 31 marzo 2023 esclude automaticamente le comunicazioni presentate in ritardo, ma avvalendosi della remissione in bonis, ovvero di una multa. Ad autorizzare la dichiarazione ritardata con sanzione è sempre la Legge 38/2023 conversione del Dl 11/2023. In questo caso coloro che hanno effettuato interventi di bonus edilizi con spese sostenute nel 2022 o rate residue del 2020 e 2021, ma non sono riusciti (quasi sempre per mancanza di acquirenti) a presentare al Fisco la richiesta di cessione del credito entro il 31 marzo 2023, possono pagare una multa e spostare la data di scadenza fino al 30 novembre 2023. Niente da fare dunque per i “ritardatari”, restano fuori dallo spalmacrediti in 10 anni.