In caso di errore o ritardo nella comunicazione della cessione del credito è possibile sfruttare entro oggi la remissione in bonis, con una sanzione da 250 euro con F24 messa a disposizione del Fisco
Le indicazioni sul come compilare l’F24 sono contenute nella risoluzione 2022/58/E
(Rinnovabili.it) – Come stabilito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.33/E entro oggi, 30 novembre 2022, è possibile sfruttare la remissione in bonis, ovvero la sanzione da 250 euro che permette di avvalersi di un ritardo nella comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura. La possibilità è offerta ai soggetti IRES, IRPEF e titolari di partita Iva, che ancora non abbiano presentato al Fisco le opzioni alternative alla detrazione diretta dei bonus edilizi, ovvero uno sconto in fattura o una cessione del proprio credito.
Comunicazione tardiva perchè le scadenze di comunicazione per privati era fissata al 29 aprile, mentre per i soggetti IRES e partite IVA era fissata al 15 ottobre 2022.
Come sfruttare la remissione in bonis
Coloro che intendono avvalersi del ritardo nella comunicazione della cessione del credito, o coloro che si siano accorti di aver commesso eventuali errori sostanziali o mancanze nella compilazione del modulo, potranno sfruttare la remissione in bonis. Come fare? La procedura è abbastanza semplice ed è individuata dalla risoluzione dell’11 ottobre 2022 n.58/E pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La remissione in bonis prevede il pagamento di una sanzione da 250 euro da effettuare tramite modello F24 ELIDE e codice tributo “8114”.
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La stessa risoluzione fornisce un valido aiuto anche alla compilazione corretta di tutti i campi dell’F24 sia riferiti a lavori eseguiti su parti comuni di condomini, o in caso in cui il cessionario sia un erede o un genitore.
Per gli Errori formali basta la pec
Attenzione, è bene distinguere tra tre tipi di errori commessi nella compilazione dell’opzione alternativa alla detrazione diretta: errore nella compilazione, errore formale o errore sostanziale. Se l’errore è solo nella comunicazione, sarà sufficiente inviare una comunicazione sostitutiva della prima entro il quinto giorno del mese successivo all’invio, che in questo caso sarà il 5 dicembre. Se l’errore è formale, ovvero sono stati omessi dei dati non essenziali alla detrazione, come ad esempio errori nei codici di ENEA o nei recapiti, basterà inviare una Pec all’Agenzia delle Entrate tramite questo indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Se invece l’errore è sostanziale, ovvero l’errata indicazione del codice dell’intervento, o del limite di spesa, o nei visti di conformità, ecco che entra in gioco la remissione in bonis.
Quando è consentita la remissione in bonis
Procedere con la remissione in bonis tuttavia è possibile solo se non sono in corso controlli sui crediti oggetto della sezione. Inoltre è essenziale che l’accordo tra cessionario e cedente o lo sconto in fattura siano stati stipulato prima delle scadenze originarie del 29 aprile e del 15 ottobre.