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Ristrutturazione edilizia: il Mibac dice no alla ricostruzione con modifiche in aree vincolate

Per il Mibac non c'è distinzione tra vincolo culturale e paesaggistico. No alla ristrutturazione edilizia con modifiche e niente Superbonus

Ristrutturazione edilizia - Foto di PublicDomainPictures da Pixabay
Ristrutturazione edilizia – Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Gli immobili oggetto di questi interventi non potranno quindi accedere al Superbonus

(Rinnovabili.it) – In perfetta opposizione a quanto affermato dal CSLP, il Mibac ha espresso il suo parere contrario alla ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con diversa sagoma per immobili inseriti in aree vincolate a prescindere che la tutela sia culturale o paesaggistica.

Di conseguenza tutti gli edifici rientranti nella precedente categoria non potranno usufruire delle detrazioni fiscali previste dal Superbonus.

La risposta da parte del Ministero è arrivata in Commissione Ambiente a seguito dell’interrogazione dell’on. FI Cortellazzo.

Solo pochi mesi fa il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva dato parere favorevole ad interventi di ristrutturazione edilizia e modifiche prospettiche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, facendo un distinguo con gli edifici inseriti invece in aree a vincolo culturale artistico, per i quali non sarebbe stato possibile usufruire del Superbonus.

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Non avendo un quadro certo, l’ANCi aveva però espresso la necessità di coinvolgere il Ministero dei Beni Culturali nella questione. La risposta è arrivata, ma completamente diversa dalle aspettative.

Il dubbio sulla ristrutturazione con variazioni di sagoma

Il dubbio nasce dal Dl 76/2020 che ha incluso nella ristrutturazione edilizia anche interventi di demolizione e ricostruzione con modifiche alla sagoma, sedime e volumetria, precisando però che per gli immobili sottoposti a vincolo debbano attenersi alla fedele ricostruzione. Non era chiaro però se la norma facesse riferimento ad immobili con particolare pregio artistico e storico o semplicemente inseriti in aree vincolate.

Per il Mibac non esistono distinzioni tra vincoli. Nella risposta si legge che “la norma comprende non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio”. “Conseguentemente, la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel loro complesso”.

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