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Ricostruzione post sisma, niente 110% se l’edificio è già in sicurezza

Un immobile oggetto di ricostruzione post sisma 2009 in quali casi potrà ancora sfruttare il Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 2025? A fare la differenza è l'inagibilità

Ricostruzione post sisma
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Gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici a far data dal 1° aprile è riconosciuto il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025, ma ad una condizione

(Rinnovabili.it) – E’ una guerra tra poveri combattuta a suon di commi quella che si trovano ad affrontare i contribuenti che tentano di avvalersi ancora del Superbonus 110%. E quando l’immobile in questione è stato oggetto di una ricostruzione post sisma 2009, la possibilità negata dal Fisco di sfruttare la detrazione massima prevista per la riqualificazione energetica su un edificio precedentemente danneggiato dal terremoto, lascia un gusto amaro in bocca.

Ma la legge non ammette ignoranza e in questo caso non ci sono soluzioni.

Il dubbio sulla ricostruzione post sisma

Il caso è stato sottoposto all’Agenzia delle Entrate da un condomìnio danneggiato dal Sisma 2009 e dichiarato inagibile. Grazie ai contributi per la ricostruzione, è stata poi ripristinata l’agibilità del fabbricato. Il 23 novembre 2022 i condòmini decidono di eseguire interventi di efficientamento energetico agevolabili con il Superbonus presentato correttamente la CILAS.

Ma quale aliquota utilizzare? Nell’interpello all’AdE, il condominio istante ipotizza di poter ancora sfruttare il Superbonus 110% per tutto il 2025, dato i lavori interessano un edificio ubicato in “territori  colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”. La risposta del Fisco non lascia margine di manovra.

Superbonus 110% chi può ancora utilizzarlo

Prima di tutto però, è bene chiarire quale sia la casistica che consenta ancora di utilizzare il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025. Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, le disposizioni sono contenute nell’articolo 119, comma 8-ter, del decreto “Rilancio”. La norma, in sintesi, intende agevolare i contribuenti che devono fare dei lavori per la ricostruzione post sisma 2009 su edifici dichiarati inagibili, dislocati nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a favore dei quali siano stati erogati dei contributi per la ricostruzione.

Di conseguenza i lavori di efficientamento possono essere detratti al 110%, solo se l’immobile risulta in quel momento ancora inagibile a causa del terremoto del 2009.

Per il fabbricato con agibilità rispristinata niente superbonus fino al 2025

Purtroppo però non è questo il caso del condominio che ha presentato l’istanza. La condizione di “inagibilità”, è un requisito fondamentale per l’applicazione della disposizione, ma il fabbricato è già stato oggetto di lavori di messa in sicurezza e dichiarato agibile. La risposta del Fisco è chiara: l’aliquota da applicare al condominio oggetto dell’intervento non potrà essere al 110% per tutto il 2025, ma dovrà seguire il decalage previsto dal comma 8-bis dello stesso articolo 119 del Dl “Rilancio”.

L’aliquota da utilizzare sarà:

  • al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • al 90% per le spese del 2023;
  • al 70% per quelle del 2024;
  • al 65% per quelle del 2025

Inoltre, per i condomini, le sole spese del 2023, potranno avvalersi del 110% solo nel caso in cui:

  • la Cila sia stata presentata alla data del 31 dicembre 2022 a condizione, tuttavia, che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (Dl n. 176/2022).
  • la Cila sia stata presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 (circolare n. 13/2023).

Per sapere se sia possibile o meno utilizzare le opzioni alternative alla detrazione diretta (cessione del credito e sconto in fattura), si dovrà invece fa riferimento all’articolo 2 comma 2 del Dl n. 11/2023. Ovvero opzione valida solo per le delibere assembleari e Cila presentate entro il 16 febbraio 2023.