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Superbonus e quoziente familiare: chi avrà diritto alla detrazione del 90%?

Il Decreto Aiuti quater porta il Superbonus al 90% allargando la detrazione alle villette, ma solo per le prime case e se si ha un quoziente familiare inferiore ai 15.000 euro

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Resta il caos nelle cessioni dei crediti. Min.Giorgetti “cessione è una possibilità, non un diritto”

(Rinnovabili.it) – L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo del Decreto Aiuti quater ha sollevato un vero e proprio vespaio. La scelta del Governo di ridurre la detrazione del Superbonus al 90% con una possibile retroattività in alcuni casi specifici, ha messo in agitazione tutto il comparto. Mentre si aggiunge confusione alla confusione con la scelta di riaprire alle villette il bonus dedicato all’efficientamento energetico, ma introducendo nuovi parametri quali il “quoziente familiare”.

Come sottolineato da ANCE ed Abi il reale problema resta il blocco delle cessioni del credito. Nessun istituto finanziario è più disponibile ad acquistarne di nuove, mentre si stima che negli ingranaggi del Fisco siano rimasti incagliati ben 100 miliardi di crediti fiscali. A questo si aggiungono le dichiarazioni del Ministro Giorgetti che, a commento delle modifiche apportate al Superbonus dal prossimo Decreto Aiuti quater, ha sottolineato che “la cessione del credito è una possibilità, non un diritto“. “Tutti coloro che da ora ne vogliono usufruire hanno la certezza di poterli detrarre dai redditi ma non possono avere la certezza che si trovi una banca o istituzione che accetti i crediti”. Un commento decisamente sconfortante che vorrebbe riportare l’interesse della misura verso i redditi medio bassi, ma che di fatto permetterebbe solo a chi possiede già della liquidità sufficiente di mettere mano alla qualità della propria casa o del proprio condominio.

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E’ passata l’idea che il credito d’imposta sia sostanzialmente moneta ma non è così, quindi chi deve fare un investimento deve valutare se l’impresa costruttrice o la banca sia disponibile a riconoscere il credito d’imposta perché se non è così devono calcolare il progetto d’investimento in diverso modo”, ha aggiunto.

Il quoziente familiare: cos’è e come calcolarlo

Quello che è chiaro dal decreto legge è che il Superbonus passerà dal 110 al 90% per buona parte dei condominio già a partire dal 1 gennaio 2023, con alcune eccezioni in merito alla data di presentazione della CILA ancora da definire. Ma sono le prospettive offerte alle villette unifamiliari ad aver attirato l’attenzione. Coloro che sono riusciti a completare almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre avranno tre mesi in più (fino al 30 marzo 2023) per portare in detrazione le spese al 110%. Per tutti gli altri sarà il quoziente familiare a stabilire se si ha diritto oppure no.

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Va chiarito che saranno esclusi dal Superbonus al 90% delle unifamiliari le seconde case, e coloro che non detengono un reale diritto sull’immobile. Ovvero esclusi gli affittuari, i comodatari, ma anche i familiari conviventi che hanno pagato la ristrutturazione.

Una volta stabilito il diritto ad accedere alla detrazione si guarderà il reddito. Addio all’ormai conosciuto ISEE, i 15mila euro di soglia limite si calcolano in base al quoziente familiare.

Nello specifico andranno presi i redditi registrati dall’intero nucleo familiare nell’anno precedente alle spese sostenute per i lavori e divise per un determinato coefficiente in base al numero dei componenti della famiglia. Nel dettaglio:

  • Andranno quindi sommati i redditi del contribuenti, quelli del coniuge o del soggetto legato per unione civile o convivente, gli eventuali redditi dei figli o di altri familiari parte del nucleo.
  • Si dovrà calcolare il coefficiente in base al numero dei familiari a carico in base alla tabella seguente, contenuta nella bozza del Decreto Aiuti quater:
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Tabella del quoziente familiare
  • A questo punto si divide il reddito totale calcolato per il coefficiente specifico.

Un esempio pratico renderà più semplice la comprensione. Se il contribuente dichiara 16.000 euro di reddito l’anno precedente ai lavori, non avrà diritto al Superbonus.

Ma se quest’ultimo vive con un coniuge che invece ha dichiarato 5.000 euro di reddito nel medesimo anno, la soglia massima andrà calcolata sommando i due redditi (16.000 + 5.000) e dividendola per il coefficiente specifico, in questo caso 2 (1 + 1). Si otterrà quindi 21.000/ 2, ovvero 15.000 euro, arrecandosi il diritto di utilizzare la detrazione.