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Quando è ancora possibile la cessione del credito: il Fisco lo chiarisce nell’ultima circolare

Il Decreto Blocca cessioni ha limitato molto le opzioni alternative, ma è ancora possibile la cessione del credito nel caso della CILA ordinaria ante 1° giugno 2021, per il bonus box e per il terzo settore

cessione del credito
Foto di Gino Crescoli da Pixabay

Il 30 novembre 2023 scadrà la possibilità di remissione in bonis per le asseverazioni tardive o omesse

(Rinnovabili.it) – Il post Decreto n.11/2023 ribattezzato “Blocca Cessioni” ha lasciato ben poco margine di manovra per coloro che avrebbero sperato di optare per una delle due opzioni alternative alla detrazione diretta dei bonus dalle imposte, tuttavia esistono alcune eccezioni che restano escluse per omissione della norma più che per volere. Vediamo dunque quando è ancora possibile la cessione del credito, seguendo le indicazioni contenute nell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27/E del 7 settembre 2023. Oltre alle novità in tema di sconto in fattura e cessione del credito anche riferita ai box auto, agli Iacp e Onlus, il Fisco fornisce anche le indicazioni sulla prossima scadenza del 30 novembre per la remissione in bonis.

Cessione del credito per Superbonus solo con la CILA ordinaria

Nonostante il gergo non sempre facile da interpretare, dalla circolare 27/E dell’AdE emerge un dettaglio molto importante sul chi e quando è ancora possibile la cessione del credito.

E’ il caso degli interventi iniziati prima dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA-S speciale per il Superbonus, resa obbligatoria dall’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali il 4 agosto 2021. In questo caso tutti i lavori di efficientamento per il Superbonus iniziati prima del 1° giugno 2021 si salvano dal Blocco alle cessioni, unendosi alle altrederoghe già previste dal Decreto 11/2023.

Bonus Box Auto costruzione, si alla cessione del credito

La circolare del Fisco chiarisce poi che per gli interventi diversi dal Superbonus, le deroghe al divieto di opzioni alternative valgono anche per i lavori che hanno già presentato la richiesta del titolo abitativo nel caso della “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a prorietà comune”. Quindi è possibile sfruttare la cessione del credito anche per il bonus box auto costruzione e non più solo per il bonus “box auto acquisto”.

Gli esclusi dal divieto cessione: Iacp e terzo settore

Un altro elemento importante di chiarmiento messo nero su bianco dalla cricolare del Fisco riguarda gli interventi esguiti da Iacp e terzo settore. Come ricorda l’AdE, il Decreto 11/2023 individua i soggetti esclusi dal blocco senza riferimenti all’ambito oggettivo dell’intervento.

Di conseguenza tutti gli istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le organizzazioni di volontariato, costituite prima del 17 febbraio 2023 (entrata in vigore del Decreto Blocca cessioni) potranno continuare ad esercitare l’opzione di sconto in fattura e cessione del credito d’imposta.

Occhio alla scadenza del 30 novembre per la remissione in bonis

E’ ancora possibile la cessione del credito anche nel caso di interventi per la riduzione del rischio sismico. In questo caso inoltre, il contribuente potrà sfruttare la detrazione prevista anche nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi a partire dalle spese sostenute dal 2022, a patto che utilizzi la remissione in bonis. L’asseverazione andrà quindi presentata entro il termine della presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile per la presentazione della prima quota dell’agevolazione. In caso di sconto in fattura o cessione del credito invece, l’asseverazione potà esssere presentata prima delle presentazione della comunicazione di opzione.

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In un altro caso è possibile la remissione in bonis, come stabilito dal Decreto Cessioni. Per le opzioni alternative di cessione e sconto non presentate entro il 31 marzo 2023, ovvero per quelle che in tale data non risultino ancora oggetto di un contratto di cessione concluso. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
Avvalersi della remissione in bonus significa quindi pagare una multa di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva.